Veicolo rinvenuto e tempestiva comunicazione. Le spesa vanno al proprietario.

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Veicolo rinvenuto e tempestiva comunicazione. Le spesa vanno al proprietario.

Nel contratto di deposito, soggetto attivo dell’obbligazione di restituzione è il depositante, non potendo il depositario esigere la prova della proprietà della cosa depositata (Cassazione civile sez. III, 12/03/2010, n. 6048). In caso di affidamento in custodia onerosa da parte della Polizia di un veicolo, a seguito di sinistro o perchè provento di reato, qualora non si proceda al sequestro del mezzo, l’affidamento in custodia al depositario configura un contratto a favore di terzo, in virtù del quale viene attribuito al terzo – nella specie, al proprietario della vettura – il diritto di esigere una prestazione nei confronti del promittente ma non lo vincola ad effettuarne alcuna a vantaggio di quest’ultimo, se non in caso in cui abbia avuto espressa notizia dell’avvenuto deposito in quanto l’istituto non tollera oneri o obblighi a carico del terzo (sul punto Cassazione Civile, Sez. III, 14.1.2011, n. 759). In mancanza di tempestiva comunicazione dell’avvenuto rinvenimento al legittimo proprietario, quest’ultimo non è tenuto al pagamento di alcun corrispettivo per la custodia del bene. Una volta che il proprietario viene informato del deposito del mezzo, si configura una adesione tacita all’accordo contrattuale, in virtù del quale egli è tenuto al pagamento in favore del depositario.

Ne deriva che, come acclarato da Cass. civ. Sez. II, Ord., 21-09-2021, n. 25486, in caso di affidamento in custodia onerosa da parte della polizia di un veicolo, a seguito di sinistro o perché provento di reato, il proprietario della vettura è tenuto al pagamento del corrispettivo per la custodia del bene, qualora sia stato informato dell’avvenuto deposito, in quanto la tempestiva comunicazione dell’avvenuto rinvenimento configura un’adesione tacita al contratto di deposito stipulato in suo favore; diversamente, in assenza di una tempestiva comunicazione, questi non è tenuto al pagamento del corrispettivo, in quanto il contratto di deposito non tollera oneri od obblighi a carico del terzo.

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