La rilevazione delle velocità con apparecchiature installate a bordo dei veicoli di servizio in movimento e, quindi, in modalità dinamica deve essere segnalata all’utenza in modo chiaro e senza deroga alcuna.
Tali sistemi, infatti, sono equiparati alle altre apparecchiature che consentono la rilevazione delle velocità sia in sede fissa e sia con istallazioni mobili.
Cass. civ., sez. II, 22/10/2021, n. 29595 ha messo fine (almeno per il momento) alla controversa interpretazione della cd. rilevazione dinamica che se n’è finora data.
Come noto, l’apparecchiatura è installata a bordo dei veicoli di istituto (si spera) e durante il movimento è in condizione di rilevare la velocità del veicolo durante la marcia.
Il Decreto del Ministero dei trasporti del 15 agosto 2007, emesso per la determinazione delle modalità di impiego delle postazioni di controllo della velocità, è stato finora interpretato nel senso che esonerasse dall’obbligo di presegnalazione per gli strumenti di rilevamento della velocità con modalità “dinamica”.
La SC, invece, con l’Ordinanza in commento, ha ritenuto che la previsione attuativa rimessa al decreto ministeriale delle modalità di impiego delle postazioni di controllo della velocità e delle modalità di segnalazione delle stesse, opera nell’ambito del generale obbligo di segnalazione preventiva e ben visibile previsto dall’art. 142 comma 6-bis del Codice della strada.
Di conseguenza, il D.Lgs. n. 285/1992 in quanto legge ordinaria dello Stato è fonte di
rango superiore e non può essere derogata da una di rango inferiore e secondario come quella emanata con il decreto ministeriale sicchè ove si manifesti un contrasto fra le
previsioni della legge e quelle del decreto ministeriale, è quest’ultimo che cede dovendo essere disapplicato dal giudice ordinario.
La conclusione è conforme al principio, fissato dalla costante giurisprudenza di legittimità in materia di regolamento di esecuzione, secondo cui il regolamento di esecuzione, pur non potendo contenere norme che superino la necessità di dare attuazione alla legge cui si riferiscano o addirittura siano contrarie alla legge medesima, ad altra legge o ai principi generali dell’ordinamento giuridico, può contemplare sia le norme secondarie derivabili, per via di interpretazione o di deduzione, dalle norme primarie poste dalla legge (norme infra legem), sia norme di carattere complementare od integrativo (norme extra o praeter legem), talché una deroga alla legge (sempre che non si tratti di principi costituzionali) deve considerarsi possibile quando possa fondarsi sulla premessa di una deroga da parte del legislatore. Al riguardo se ne ricava che la possibilità di deroga alla legge per essere
legittima deve essere chiaramente consentita e prevista dalla legge stessa che rimette alle fonti secondarie la specifica individuazione dei casi in cui la deroga opera.
D’altronde, è lo stesso decreto ministeriale del 15 agosto 2007 che, in attuazione del generale obbligo di preventiva e ben visibile segnalazione, contempla la possibilità di installare sulle autovetture dotate del dispositivo di rilevazione “dinamica” messaggi
luminosi contenenti l’iscrizione “controllo velocità” o “rilevamento della velocità”, visibili sia frontalmente che da tergo, così assicurando il rispetto delle previsioni di legge e la
legittimità del rilevamento anche per le postazioni di controllo mobili operanti sulla rete stradale.
In conclusione, l’art. 3 del d.m. 15 agosto 2007 non può costituire una legittima deroga al disposto dell’art. 142, comma 6 bis C.d.S e, conseguentemente, anche per tali apparecchiature vale l’obbligo di presegnalazione, sia pure con messaggi luminosi.




[…] Nel contesto del controllo della velocità su strada, come con i sistemi di rilevamento delle infrazioni, la modalità dinamica viene utilizzata da dispositivi come lo Scout Speed. Questi dispositivi montati su veicoli in movimento sono in grado di misurare la velocità delle altre vetture senza richiedere una postazione fissa. Tuttavia, anche per questi strumenti, la normativa italiana richiede la presegnalazione delle postazioni di controllo, conformemente all’articolo 142 del Codice della Strada(Passiamo). […]