I giudici della quarta sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 25132 del 6 giugno 2019 hanno ritenuto che l’intervallo di cinque minuti tra la seconda prova con l’etilometro e la prima va inteso come intervallo minimo a garanzia della persona sottoposta all’accertamento.
IL CASO
Il Tribunale di Lagonegro condannava un conducente alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di arresto e di euro mille di ammenda in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 2,25 g/I, sentenza che veniva confermata dalla Corte territoriale di Potenza. I giudici territoriali escludevano la rilevanza della questione prospettata dall’imputato circa la presunta violazione dell’art. 379 del regolamento di attuazione del codice della strada, secondo cui la concentrazione del tasso alcolemico deve risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti, in quanto la prima prova era associata ad un numero di scontrino e la seconda ad uno con due numeri successivi, ergo non numeri consecutivi. Inoltre la Corte di merito non aveva riconosciuto la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L’imputato avverso la sentenza propone ricorso per cassazione per vari motivi tra i quali la questione di legittimità costituzionale della guida in stato di ebbrezza, nella parte in cui non pone a carico dell’organo accertatore l’onere di provare la funzionalità delle apparecchiature impiegate per la rilevazione dello stato etilico,
LA DECISIONE
Gli Ermellini rigettano il ricorso ritenendo che la questione di legittimità costituzionale prospettata va considerata del tutto irrilevante. La Corte territoriale, infatti, aveva sottolineato il dato positivo dell’intervenuta revisione e della omologazione dell’etilometro fino al marzo 2014. Tale elemento di riscontro obiettivo era sicuramente idoneo a dimostrare la piena funzionalità dell’apparecchiatura. Inoltre considerano irrilevante anche la circostanza che i numeri delle prove dell’alcoltest non siano consecutivi e che quella intermedia non sia stata realmente effettuata o non sia stata riportata per errore dell’etilometro o dell’organo di polizia giudiziaria, che abbia accertato l’illecito. Ciò discende dalla ratio della disposizione dell’art. 379 del Regolamento citato, secondo cui, ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, in tutte le ipotesi previste, il distacco temporale di cinque minuti che deve intercorrere tra la prima e la seconda prova spirometrica deve essere interpretato come intervallo minimo volto a monitorare la curva alcolemica e finalizzato ad evitare l’esecuzione di due prove troppo ravvicinate. Tanto premesso, ricorrendo nella fattispecie un intervallo temporale di nove minuti tra le due prove, la prima con tasso alcolemico pari a 2,43 g/l, la seconda pari a 2,25 g/l) i giudici di merito hanno correttamente riscontrato la sussistenza degli estremi del reato contestato, la guida in stato di ebbrezza, evidenziando altresì la mancanza di disposizioni normative volte ad assicurare la consecutività delle relative prove di accertamentoù
Esame alcolemico SENTENZA