Il TAR Lombardia con sentenza n. 535 del 03/06/2019 ha respinto il ricorso avverso una comunicazione del comune in risposta ad un privato che a seguito di lavori di riqualificazione di un marciapiede riteneva compromesso l’utilizzo di un passo carraio esistente corrispondente ad ad un vano aperto con Concessione edilizia. Nella sentenza pronunciata il TAR ha ritenuto che il titolo edilizio che aveva autorizzato l’apertura di una porta non autorizzava implicitamente anche il passo carraio e quindi anche il transito di veicoli. Il passo carraio è identificabile nell’ accesso che consente il transito dei veicoli da un’area ad uso pubblico ad un’area ad uso privato, idonea allo stazionamento di un veicolo. L’art. 22, comma 1, Dlgs. n. 285 del 30 aprile 1992 stabilisce che “Senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato” . L’autorizzazione all’apertura di un passo carraio costituisce, dunque, un provvedimento discrezionale, la cui adozione è rimessa all’ Ente proprietario della strada; ed il cui rilascio consegue ad un apprezzamento, la cui latitudine espansiva è condizionata dall’accertamento della presenza delle condizioni di sicurezza della circolazione. La concessione edilizia, anche se previgente alla stesura del Codice della Strada del 1992 autorizzava unicamente una porta ad uso garage di abitazione privata e non l’apertura di un passo carraio, che deve essere assentita dall’Ente proprietario della strada, nel rispetto dei requisiti di visibilità e sicurezza imposti dal Codice della Strada, Se è vero che la concessione edilizia è stata rilasciata nel 1987 prima dell’entrata del D.lgs n. 285/1992 è anche vero che mai alcuna autorizzazione è stata rilasciata per il passo carraio nemmeno in conformità della previgente normativa del 1959. La possibilità di formazione “implicita” di un titolo abilitativo alla carrabilità di un passaggio che ponga in comunicazione un’area privata con un tratto viario pubblico, se è per tabulas esclusa dall’ art. 22 del Codice della Strada (il cui comma 2 precisa che “gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo” ), neppure può ritenersi configurabile con riferimento alle situazioni preesistenti all’entrata in vigore dell’anzidetto testo di legge.
Tar Lombardia Brescia sentenza 535-2019