Va segnalato anche il “velox”, anche quando usato a bordo dei veicoli.

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Va segnalato anche il “velox”, anche quando usato a bordo dei veicoli.

Chi ricorda questo articolo 3 del DECRETO MINISTERIALE 15 agosto 2007 (Attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione)?

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero «ad inseguimento»”.

Tale norma è stata fatto oggetto di un importante pronuncia della Cassazione; sentenza che ci parla anche del valore dei regolamenti e della loro capacità di deroga alla fonte primaria.

Il fatto va spiegato bene, quindi il lettore dovrà (se lo vorrà) sforzarsi di leggere un pochino anche la questione di “fatto”, se ciò sia di suo interesse.

Procediamo quindi con ordine.

Un Comune impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Belluno che, rigettando il di lui gravame, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Belluno di accoglimento dell’opposizione proposta da una persona avverso la sanzione irrogatagli per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, poichè viaggiava alla velocità netta accertata di 85 km/h in un tratto stradale ove la velocità massima consentita era, invece, di 70 km/h; il Giudice di pace aveva ritenuto fondata la censura riguardante l’obbligo di presegnalazione della postazione di controllo della velocità, costituita nel caso di specie dal c.d. Scout speed, dispositivo omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici con Decreto 1323 dell’8/11/2012 ed installato a bordo del veicolo in dotazione alla polizia locale di tale comune; il Giudice di pace aveva ritenuto non rispettato l’obbligo previsto dall’art. 142 C.d.S., comma 6 bis, ed a mente del quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili e, conseguentemente, aveva ritenuto illegittima la sanzione amministrativa; il tribunale, quale giudice di appello, ha confermato la decisione impugnata sostenendo che il disposto dell’art. 142 C.d.S., comma 6 bis, prevede un obbligo di preventiva segnalazione di carattere generale, riferito a tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale e che le modalità di impiego stabilite -prima del D.M. 15 agosto 2007, art. 3 ed ora dall’art. 7.3. dell’allegato 1 del D.M. 13 giugno 2017, n. 282- non possono derogare, in quanto introdotte con una fonte normativa subordinata, all’obbligo di preventiva segnalazione sancito da fonte normativa avente rango legislativo. Inoltre, il tribunale ha evidenziato come, stante la finalità della disposizione che impone di dare preventiva informazione agli automobilisti dell’installazione dei dispositivi tecnici di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento, sarebbe irragionevole un eventuale trattamento diverso a seconda degli strumenti “fissi” o “in movimento” utilizzati per il rilevamento della velocità a fini sanzionatori;

Andiamo quindi a vedere cosa ha deciso la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. II, Ord., 22-10-2021, n. 29595) in riferimento a questa vicenda, chiarendo qualcosa di importante e significativo in punto di “fonti del diritto”.

Questo il ragionamento:

  • l’art. 142 C.d.S., stabilisce al comma 6-bis, che “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con Decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno”;
  • ciò posto, la previsione attuativa rimessa al Decreto Ministeriale delle modalità di impiego delle postazioni di controllo della velocità e delle modalità di segnalazione delle stesse, opera nell’ambito del generale obbligo di segnalazione preventiva e ben visibile previsto dalla sopra trascritta disposizione del C.d.S.;
  • quest’ultima in quanto legge ordinaria dello Stato è fonte di rango superiore e non può essere derogata da una di rango inferiore e secondario come quella emanata con il Decreto Ministeriale sicchè ove si manifesti un contrasto fra le previsioni della legge e quelle del Decreto Ministeriale, è quest’ultimo che cede dovendo essere disapplicato dal giudice ordinario;
  • la conclusione dei giudici di merito è peraltro conforme al principio, fissato dalla costante giurisprudenza di questa Corte in materia di regolamento di esecuzione (cfr. sent. 28 giugno 1966 n. 1672; sent. 12 novembre 1958 n. 3699), secondo cui il regolamento di esecuzione, pur non potendo contenere norme che superino la necessità di dare attuazione alla legge cui si riferiscano o addirittura siano contrarie alla legge medesima, ad altra legge o ai principi generali dell’ordinamento giuridico, può contemplare sia le norme secondarie derivabili, per via di interpretazione o di deduzione, dalle norme primarie poste dalla legge (norme infra legem), sia norme di carattere complementare od integrativo (norme extra o praeter legem), talchè una deroga alla legge (sempre che non si tratti di principi costituzionali) deve considerarsi possibile quando possa fondarsi sulla premessa di una deroga da parte del legislatore (cfr. Cass. 1836/1975);
  • se ne ricava che la possibilità di deroga alla legge per essere legittima deve essere chiaramente consentita e prevista dalla legge stessa che rimette alle fonti secondarie la specifica individuazione dei casi in cui la deroga opera.

In conclusione il D.M. 15 agosto 2007 (art. 3) non può costituire una legittima deroga al disposto dell’art. 142 C.d.S., comma 6 bis; ergo: accertamento illegittimo ed obbligo di segnalare la postazione, anche se dinamica, sempre e comunque.

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