Quesito: Tabaccai con licenza monopoli e tabella speciale- vendita bevande.

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Domanda: Gentile Comandante chiedo un chiarimento sulla seguente problematica.

I tabaccai, titolari di Licenza rilasciata dal Monopolio di Stato per la vendita di generi di sigarette e altri prodotti da fumo, nonché titolari della Tabella speciale T, per vendere le bevande quali acqua, bibite, etc. devono essere in possesso di titolo abilitativo per esercizio di commercio al dettaglio di prodotti alimentari.

Ringrazio per la sua disponibilità.

  1. C. Responsabile della P. L. di C (SA)

Risposta: Si premette che il D. M. 4 agosto 1988, n. 375, all’art. 56, comma 9 stabilisce che per i titolari di farmacie, di rivendite di generi di monopolio, di  impianti di distribuzione automatica di carburanti, di cui all’art. 45, n. 2, 3 e 7, della legge, furono istituite tre apposite tabelle, in ordine alla natura degli esercizi, degli usi e delle esigenze del pubblico. Il contenuto di tali tabelle fu indicato nell’allegato 9 del citato decreto.

Nell’allegato 9 fu inserita la “Tabella per i titolari di rivendite di generi di monopolio” che, tra gli altri prodotti, prevedeva anche “Caramelle, confetti, cioccolatini e pastigliaggi in genere, gomme americane e simili, biscotti preconfezionati e simili”. Detta tabella fu, poi, modificata dall’allegato 1 del DM 17 settembre 1996 n. 571, che sostituì il precedente elenco con il seguente “Pastigliaggi vari (caramelle, confetti,   cioccolatini, gomme americane e simili)”. Il Ministero dello Sviluppo Economico con la risoluzione n. 511309 del 30 novembre 2000, con riferimento alla citata tabella speciale tabaccai, aveva precisato che Il contenuto della tabella stessa era formato, quasi interamente, da prodotti non alimentari, eccetto i “pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili)”. La presenza di tali prodotti alimentari, peraltro venduti, nella quasi totalità dei casi, in confezione, ha, pertanto, carattere di estrema marginalità rispetto al restante contenuto della tabella speciale. Per conseguenza, il Ministero ritenne che il titolare della licenza di rivendita di generi di monopolio non dovesse essere in possesso dei requisiti professionali per la vendita di tali prodotti alimentari stabiliti dall’art. 71, comma 6 del D. Lgs. 59/2010 (ovvero fissati dalle singole leggi regionali in materia).

Successivamente, con ulteriore parere del 15 ottobre 2007, l’ufficio legislativo dello stesso Ministero dello sviluppo economico, in risposta ad un quesito posto dalla Federazione italiana tabaccai, ebbe a precisare che la tabella speciale, relativa alla vendita di generi di monopolio, ricomprende al proprio interno anche alcuni generi di natura alimentare, non deperibili e che non richiedono di particolari trattamenti di conservazione.

Pertanto, in considerazione delle predette caratteristiche strutturali e di conservazione, il MISE ritenne che si potevano considerare rientranti nella categoria dei generi alimentari anche le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, ed in particolare le bibite in lattina, tetra-pak o bottiglietta, con esclusione del latte e dei suoi derivati, ma sempre nel rispetto delle norme igienico sanitarie in ordine ai locali ed alle attrezzature utilizzate.

Concludiamo ricordando che per la vendita dei citati prodotti alimentari, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, il titolare della rivendita di tabacchi ha anche l’obbligo della notifica sanitaria (Scia sanitaria), ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, per la conseguente registrazione all’ASL, nonché predisporre le procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, ai sensi del predetto Regolamento (CE) n. 852/2004.

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