Uva al “procimidone” ed il grossista si becca una bella sanzione! La cassazione protegge la salute del consumatore

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Il “Procimidone” è  un fungicida con moderata attività sistemica ad azione di tipo preventivo che possiede una elevata persistenza e non altera la fermentazione dei mosti e il gusto dei vini.

Prima che il lettore pensi che Pino Napolitano si sia dedicato alla farmacologia, si soffermi sul punto “non altera la fermentazione dei mosti e il gusto dei vini”: in questo modo capirà che stiamo parlando di adulterazione di prodotti alimentari e frutta o vino in vendita presso alcuni discount.

Nulla avendo contro i discount, resta il fatto che presso un discount di Piacenza era stata posto in vendita dell’uva – uva raccolta a Dalmine e lavorata a Bisceglie- su cui erano state trovate tracce consistenti (sopra soglia consentita) di “procimidone”, per l’effetto consumando il reato di cui alla Legge n. 283 del 1962, art. 5, lett. h), e art. 6, comma 3 (fatto per cui il Tribunale di Trani aveva irrogato la pena dell’Ammenda di Euro 5.000).

Un’alterazione non dannosa per la salute, evidentemente, visto che non sono stati scomodati gli articoli del codice penale che proteggono la salute umana dal consumo di alimenti pericolosi.

La vicenda qui succintamente riepilogata approda, ad ogni buon conto, in Cassazione, per fatti di mera competenza territoriale. Secondo la difesa, la competenza si doveva radicare a Piacenza e non a Trani, sul presupposto che il luogo di consumazione del reato sia il luogo di vendita e non il luogo di raccolta o di “incassettamento” da parte del grossista.

La sezione III Sez. III, con Sentenza depositata il 07-10-2014, n. 41691, ha confermato che: “la competenza territoriale a conoscere del reato di vendita di sostanze alimentari contenenti residui tossici per l’uomo di prodotti usati in agricoltura, realizzato attraverso la vendita “da piazza a piazza”, appartiene al giudice del luogo dove la merce è consegnata al vettore quale luogo di conclusione del contratto, con il conseguente passaggio della proprietà, in quel momento, all’acquirente ex art. 1510 c.c. (Sez. 3, n. 3048 del 13/11/2007, Gastaldello, Rv. 238981). Correttamente, dunque, sulla base di detto principio, è stata ritenuta la competenza del Tribunale di Trani in relazione alla sede della società venditrice, evidentemente ritenuta coincidere, in assenza di elementi di segno diverso non segnalati neppure dal ricorrente, con il luogo di consegna della merce al vettore”.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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