La sentenza del TAR Campania – Napoli, Sezione V, n. 2554 del 21 aprile 2026 interviene su uno dei punti più delicati della disciplina regionale in materia di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo: l’applicazione del c.d. “distanziometro” nei confronti delle attività di raccolta scommesse e, in particolare, l’individuazione delle ipotesi in cui l’insediamento debba essere qualificato come “nuova apertura”.
La decisione assume rilievo non soltanto sul piano interpretativo, ma anche sistematico, perché consolida una lettura rigorosa della Legge Regionale Campania 12 febbraio 2020, n. 2, orientata a valorizzare la finalità sanitaria e sociale della disciplina rispetto agli interessi economici dell’operatore.
Il contesto normativo: la L.R. Campania n. 2/2020
La L.R. Campania n. 2/2020 si inserisce nel quadro delle politiche regionali di contrasto al gioco patologico e di tutela delle fasce vulnerabili della popolazione.
L’impianto della legge si fonda sull’idea che il contenimento dell’offerta di gioco rappresenti uno strumento di prevenzione sanitaria e di governo del territorio. In questa prospettiva, il legislatore regionale ha introdotto una serie di limitazioni localizzative per le attività di gioco e scommessa, tra cui il divieto di insediamento in prossimità dei c.d. “luoghi sensibili”.
L’articolato normativo individua tali luoghi in strutture caratterizzate dalla presenza di soggetti particolarmente esposti al rischio di dipendenza – scuole, strutture socioassistenziali, impianti sportivi, luoghi di aggregazione giovanile, strutture sanitarie e altri contesti individuati dalla disciplina attuativa – prevedendo il rispetto di una distanza minima misurata secondo il percorso pedonale.
La logica perseguita non è urbanistica in senso stretto, bensì preventiva: ridurre l’accessibilità materiale all’offerta di gioco.
Il caso affrontato dal TAR: quando si configura una “nuova apertura”
Il contenzioso esaminato dal TAR nasce dalla contestazione dell’applicabilità del regime distanziometrico ad un esercizio che sosteneva di operare in continuità con una precedente attività.
Il Tribunale affronta il nodo interpretativo centrale: se il mutamento soggettivo o autorizzatorio consenta di considerare l’attività come mera prosecuzione oppure se integri una nuova apertura soggetta integralmente alla disciplina regionale.
La sentenza adotta un criterio sostanziale.
Secondo il Collegio, ogni avvio di attività che richieda il rilascio di un nuovo titolo amministrativo integra una nuova apertura, anche qualora l’attività venga esercitata negli stessi locali precedentemente destinati al gioco o alle scommesse.
La continuità materiale del luogo non è quindi sufficiente ad escludere l’applicazione della legge regionale.
Diversamente, l’unica ipotesi idonea a sottrarre l’esercizio al regime della nuova apertura è quella del trasferimento della titolarità accompagnato dalla continuità del titolo autorizzatorio, cioè in presenza di una successione che non determini una cesura amministrativa rispetto al precedente assetto autorizzato.
Il principio espresso dal TAR evita che il cambio di operatore o il riavvio dell’attività possano trasformarsi in strumenti elusivi della disciplina regionale.
Il criterio di misurazione della distanza: una lettura non formalistica
Un ulteriore passaggio significativo della decisione riguarda il metodo di calcolo della distanza dai luoghi sensibili.
Il TAR esclude una lettura eccessivamente formalistica del parametro del “percorso pedonale più breve”.
La distanza deve essere individuata considerando il tragitto concretamente percorribile da un pedone medio e non attraverso criteri artificiosi o iperformalizzati.
Il giudice riconosce che il dato normativo va interpretato in coerenza con la funzione della regola: misurare la reale accessibilità dell’offerta di gioco rispetto ai luoghi oggetto di protezione.
Ne deriva una valorizzazione del principio di effettività e della concreta fruibilità dei percorsi.
Libertà di impresa e tutela della salute: il bilanciamento costituzionale
Sul piano costituzionale, la sentenza si colloca nel solco dell’orientamento ormai consolidato che considera legittime le restrizioni territoriali imposte al settore del gioco.
Il TAR riafferma che il diritto all’iniziativa economica privata di cui all’art. 41 Cost. non assume carattere assoluto e può essere limitato quando il legislatore persegua obiettivi di tutela della salute, della dignità della persona e dell’utilità sociale.
In questa prospettiva, la L.R. Campania n. 2/2020 viene letta come espressione di una scelta di politica pubblica che attribuisce prevalenza all’interesse collettivo alla prevenzione del gioco patologico.
La sentenza conferma dunque una tendenza giurisprudenziale che riconosce ampio spazio alle Regioni nella regolazione territoriale del fenomeno, purché le misure risultino proporzionate e coerenti con le finalità di protezione perseguite.



