Come utilizzare i Volontari di Protezione Civile per servizi di polizia stradale

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Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile possono svolgere attività a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale.

E’ una domanda che ci si pone spesso, a causa del numero insufficiente di agenti a disposizione dei Comandi per poter gestire, garantendo la massima sicurezza della circolazione stradale, molti degli eventi che si svolgono sulle strade dei nostri Comuni.

Sull’argomento è intervenuto il Dipartimento di Protezione Civile con una importante circolare del 24 giugno scorso, prot. 32320, con la quale ha dato interessanti chiarimenti e indicazioni operative.

I servizi di polizia stradale sono così individuati dall’ art. 11 , comma l , codice della strada:

  1. a) la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
  2. b) la rilevazione degli incidenti stradali;
  3. c) la predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico,·
  4. d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
  5. e) la tutela e il controllo sull’uso della strada.

 Il successivo articolo 12 individua tassativamente i soggetti ai quali spetta l’espletamento di tali servizi e in tale elenco non figurano le organizzazioni di volontariato di protezione civile.

E’ pertanto necessario chiarire che le organizzazioni di volontariato di protezione civile non possono svolgere, in nessuna circostanza, i servizi di polizia stradale come definiti dall’art. 11 del Codice.

Poiché, come è noto, le organizzazioni di volontariato di protezione civile possono assicurare, in via generale, il proprio supporto alle altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile (tra i quali, a mero titolo di esempio, le Forze di Polizia e le Amministrazioni comunali) nello svolgimento delle proprie funzioni d’istituto, è necessario delimitare con precisione i confini del supporto che può essere prestato alle Autorità preposte all’espletamento dei servizi di polizia stradale.

Considerata la peculiarità e le caratteristiche delle attività individuate dalle lettere a), b) ed e) dell’ art. 11, codice della strada, è necessario precisare che è vietato alle organizzazioni di volontariato di protezione civile qualsiasi forma di supporto nei riguardi delle Autorità preposte nello svolgimento dei predetti servizi.

Tale funzione di supporto può, quindi, essere prestata unicamente per lo svolgimento dei servizi individuati dalle lettere c) – predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico, e d) – scorta per la sicurezza della circolazione, a condizione che siano rispettate alcune regole specifiche, poste a tutela delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e dei Volontario ad esse appartenenti.

I volontari appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile possono svolgere i compiti  tassativamente elencati al paragrafo 2 dell’allegato l al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 20 12.

Essi includono, tra gli altri, l’informazione alla popolazione e il presidio del territorio.

Pertanto, tutto ciò premesso, il Dipartimento precisa che:

  1. a) in occasione di eventi o circostanze che, a giudizio delle Autorità preposte allo svolgimento dei servizi di polizia stradale, possano richiedere l’esigenza di un supporto da parte delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, anche in assenza di specifici rischi di protezione civile, tali Autorità hanno la facoltà di chiedere il supporto delle citate Organizzazioni;
  2. b) la richiesta di supporto deve essere formulata per iscritto e rivolta alla Direzione di Protezione Civile della Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente oppure, ove previsto dalle disposizioni regionali, alla Provincia, Città Metropolitana o Comune dove viene richiesto il supporto;
  3. c) in caso di eventi o circostanze non pianificate o pianificabili la richiesta può essere formulata nelle vie brevi, ma deve essere successivamente confermata per iscritto;
  4. d) la richiesta deve tassativamente contenere:
  5. l’ indicazione della/delle località dove viene richiesto il supporto;
  6. la durata prevedibile del supporto richiesto;
  7. il nominativo del soggetto, appartenente all’ Autorità che formula la richiesta, che assume la complessiva responsabilità del coordinamento delle attività del Volontariato di protezione civile e quello del o dei referenti operativi sul campo per i Volontari impiegati; qualora l’ attività si sviluppi per un tempo considerevole dovranno essere indicate le modalità per assicurare, senza soluzione di continuità, l’individuazione dei referenti operativi;
  8. e) la Direzione di Protezione Civile competente, o il soggetto istituzionale da questa delegato sulla base delle disposizioni regionali vigenti, valuta la richiesta e, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e l’eventuale, contestuale impegno del volontariato di protezione civile in scenari di diversa natura, in atto o previsti, può concedere l’ autorizzazione all’ impiego dei volontari di protezione civile considerando l’eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e l0 del D.P.R. 194/200l, con oneri a proprio carico ovvero a carico del soggetto richiedente, qualora sia tecnicamente possibile e ve ne sia la disponibilità;
  9. f) le funzioni di supporto che i volontari di protezione civile possono essere chiamati a svolgere consistono unicamente nelle attività di informazione alla popolazione e presidio del territorio; nessuna altra funzione può essere svolta, in tale contesto, dai volontari di protezione civile e se richiesta, deve essere rifiutata; in particolare le Organizzazioni di Volontariato, in caso di incidenti stradali, blocchi della circolazione o deviazioni, potranno intervenire esclusivamente a supporto delle strutture deputate al controllo della viabilità (Polizia Stradale, Forze dell’ Ordine, Polizia Locale, gestori delle reti viabilistiche), al soccorso tecnico urgente (VVF) e al soccorso sanitario (118) evidenziando che le procedure di attivazione dovranno rispettare quanto previsto dai precedenti punti d) ed e); è tassativamente vietato l’uso di palette dirigi-traffico o altri segnali distintivi in uso alle Forze di Polizia e alle Forze dell’Ordine che possano ingenerare equivoci nella popolazione interessata;
  10. g) a tal fine, nella nota di attivazione della o delle Organizzazioni selezionate si avrà cura di fornire i riferimenti del responsabile operativo segnalato dall’Autorità richiedente, precisando che questi è titolare della responsabilità del coordinamento dei volontari presenti.

E’ quindi importante che, ora, i Comuni si adeguino a queste nuove disposizioni nel caso in cui sia necessario il coinvolgimento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per la buona riuscita delle manifestazioni.

 

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