Tutor: multa nulla se il cartello stradale che ne preannuncia la presenza è uguale a quello che segnala l’autovelox

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Il Tribunale di Latina con la sentenza n. 1533 dell’11 giugno 2019 confermava la decisione del Giudice di Pace di Terracina che aveva ritenuto che il tutor non si può “travestire” da autovelox

LA VICENDA

Un automobilista, avendo ricevuto la notifica di un verbale elevatogli per aver violato il limite di velocità, proponeva ricorso davanti al Giudice di pace ritenendo che risultava non rispettata l’obbligo dell’apposizione della segnaletica a garanzia che la presenza di un autovelox fosse preventivamente segnalata attraverso l’uso di cartelli o dispositivi luminosi e ben visibili utili e necessari ad orientare la condotta degli utenti. Del resto, la linea guida è rinvenibile, come è stato sottolineato anche dalla giurisprudenza di legittimità, nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla pubblica amministrazione, come pure nella Circolare Maroni del Ministero dell’Interno n. 10307 del 14 agosto 2009. Il giudice adito accoglieva il ricorso ed il Comune di Terracina proponeva appello avverso tale decisione

LA DECISIONE

Il giudice del Tribunale di Latina riteneva infondato l’appello in quanto riteneva che il Giudice di pace di Terracina avesse ben delineato la differenza tra autovelox e tutor consistente nel fatto che il primo è uno strumento di misurazione puntuale, vale a dire in un unico punto viario, mentre il secondo esegue la misurazione non in un unico punto, bensì in due frangenti diversi: alla cosiddetta “porta di entrata” ed alla cosiddetta “porta di uscita”. La Pubblica Amministrazione non deve creare tranelli consistenti nel fare affidamento sulla presenza di autovelox tradizionale, a rilevazione istantanea per, poi, accertare, invece, la velocità media tenuta nel determinato tratto di strada, comportando ciò il disorientamento dell’automobilista, che sarà, così, indotto a decelerare a ridosso delle apparecchiature e ad accelerare nel tratto intermedio con conseguente modifica delle normali modalità di guida, che potrebbe causare incidenti ove il tratto di strada intermedio, come nel caso de quo altamente pericoloso e rilevazione, per così dire, a tradimento. Gli automobilisti sanno che il controllo della velocità “media” viene presegnalato, normalmente in ambito autostradale, in modo specifico. Ergo, la presenza di segnaletica specifica, che gli stessi enti proprietari avrebbero interesse a fornire così da contenere maggiormente i pericoli legati alla velocità eccessiva, appare in grado di ingenerare nell’utente un legittimo affidamento circa le modalità di controllo in concreto in atto: se, infatti, normalmente il controllo della velocità media sarà segnalato come tale, con dicitura facilmente riconoscibile, la mancanza della specificazione dovrebbe lasciar propendere per un controllo di tipo puntuale e potrebbe trarre in inganno l’utente. La stessa Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che la ratio della preventiva informazione, nella quale si rinviene l’obbligo di trasparenza gravante sulla pubblica amministrazione, il cui potere sanzionatorio in materia di circolazione stradale non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in un logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità delle circolazione, comporta che l’operato deve essere valutato in relazione allo stato dei luoghi.

Tutor sentenza

 

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