Stato di necessità valevole come esimente da sanzione: effettivo, oggettivo, comprovato.

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Stato di necessità valevole come esimente da sanzione: effettivo, oggettivo, comprovato.

La Cassazione (Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord.,) 17-06-2019, n. 16155) recentemente ci ha ricordato che “è risaputo che, con specifico riguardo alla scriminante dello “stato di necessità”, è indispensabile, ai fini della sua configurabilità (e, perciò, allo scopo del riconoscimento della fondatezza della sua prospettazione in sede giudiziale, che deve ovviamente essere supportata da un idoneo riscontro probatorio gravante sul ricorrente), che, in applicazione dei principi fissati dagli artt. 54 e 59 c.p., ricorra un’effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero – quando si invochi detta esimente in senso putativo – l’erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata non da un mero stato d’animo, ma da circostanze concrete (oggettive) che la giustifichino (cfr., ad es., Cass. n. 3961/1989, Cass. n. 4710/1999, Cass. n. 18099/2005 e Cass. n. 14286/2010)”.

Deve, quindi, qui riconfermarsi –secondo gli ermellini- il principio di diritto sulla scorta del quale, in tema di cause di giustificazione, l’allegazione da parte del contravventore dell’erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito, cioè, al solo stato d’animo dell’agente, bensì su dati di fatto concreti e che siano univocamente idonei a poter comportare un imminente pericolo di danno grave per un soggetto non altrimenti ovviabile, e, quindi, tali da giustificare l’erroneo convincimento in capo al trasgressore di trovarsi in tale stato.

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