Non c’è particolare tenuità del fatto per il reato (a seguito di reiterazione) di guida senza patente.

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Non c’è particolare tenuità del fatto per il reato (a seguito di reiterazione) di guida senza patente.

Giusta la pena di mesi quattro di arresto ed Euro 4000,00 di ammenda, oltre spese processuali per il conducente che guida un motociclo senza essere in possesso della prescritta patente di guida in quanto mai conseguita; e dato che il reato rileva solo in caso di reiterazione, la “recidiva nel biennio” (prima violazione accertata con sanzione amministrativa del 09/04/2018, titolo definitivo) non può essere accordata la particolare tenuità del fatto.

Contro questa condanna, viene proposto ricorso in appello, respinto dalla Corte d’Appello Palermo Sez. I, con Sentenza del 26/11/2024, lamentandosi della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., atteso il modesto disvalore penale del fatto, consistito nel giudicare un motociclo senza trasportare altre persone.

Per la Corte nel caso di specie, ostano a tale riconoscimento proprio le modalità del fatto, consistito nella reiterazione della condotta illecita a breve distanza di tempo dalla precedente contestazione. Il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, D.Lgs. n. 285 del 2002 è, per sua struttura a condotta reiterata, in quanto sanziona la condotta della guida senza patente solo se reiterata, appunto, in un arco temporale biennale. Ne consegue che sussiste incompatibilità ontologica fra la fattispecie in esame e la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. che, non può trovare applicazione quando il reato ha ad oggetto, strutturalmente come tipizzazione del tipo, condotte reiterate (in tal senso Sez. 4, n. 17841 del 12/03/2024, C., non mass. Sez. 4, n. 48515 del 05/10/2023, A., non mass.; Cass. Sez. 4 n. 28657/2024).

In tema di reato di guida senza patente, ai fini della configurabilità dell’aggravante della recidiva nel biennio, è necessario che la precedente violazione amministrativa o penale sia stata definitivamente accertata prima della commissione del nuovo illecito, non essendo sufficiente l’avvenuta mera contestazione dell’illecito precedente. La recidiva nel biennio, incluso il reato di cui all’art. 116 del Codice della Strada, integra una fattispecie autonoma di reato e non rientra nella depenalizzazione prevista dal D.Lgs. n. 8 del 2016.

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