Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013 e successive modificazioni, è prorogato, da ultimo, con l'ordinanza 18 luglio 2019 e' prorogato di dodici mesi con ordinanza ORDINANZA 10 agosto 2020 a decorrere dalla data del 31 agosto 2020. principali obblighi:
- Il proprietario o chi ne assume la detenzione di un cane e’ sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso.
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utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle autorita' competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle suecaratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore; e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
è vietato possedere o detenere cani inseriti nel registro ai delinquenti abituali per tendenza, a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale, o a chi ha riportato determinate condanne (anche non definitive). Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti autorita' secondo le disposizioni in vigore. vedi ordinanza 2013 completa
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