“Ai sensi rispettivamente degli articoli 87, comma 3, e 82, comma 6, seconda parte, del codice della strada, è necessaria l’autorizzazione rilasciata dal Comune a praticare il servizio di trasporto scolastico sulle specifiche linee presenti sul territorio comunale; in forza di tale autorizzazione è possibile ottenere la consequenziale ulteriore autorizzazione della Motorizzazione civile che consente il mutamento della originaria destinazione di generico utilizzo per il trasporto di persone, in quella specifica di trasporto scolastico di linea, registrandola sulla carta di circolazione del veicolo”.
Con queste parole, il Consiglio di Stato (Sez. V, Sent.,) 07-06-2017, n. 2738 ) ha accolto il ricorso in appello del Comune di Castellammare di Stabia, proposto contro la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso ritenendo che fosse addebitabile al Comune il mancato rilascio dell’autorizzazione amministrativa necessaria per ottenere la trascrizione sulla carta di circolazione degli autoveicoli del mutamento di destinazione da generico trasporto di persone a servizio di trasporto scolastico. In realtà, pare (dalla lettura della sentenza) che il Comune avesse onorato i propri obblighi e che –per conseguenza- arbitraria era stata l’interruzione del servizio da parte del gestore.