TARGA PROVA – INDICAZIONI

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NDR. nelle more della pubblicazione dell’articolo il Ministero dell’interno ha pubblicato la circolare 4341 del 30/05/2018 che  per risolvere la discordanza tra norma e circolari dei due ministeri ha richiesto un parere al Consiglio di Stato e chiedendo agli organi di Polizia Stradale di soprassedere sulle sanzioni di chi opera secondo prassi. 300-A-4341-18-105-20-3 del 30_05_2018 (1)

 

La Targa Prova si può usare solo sui veicoli nuovi, da immatricolare.

Come si dice daje daje che si spezza la corda, è così è stato,finalmente è stata messa la parola fine ad anni di abusi da parte di operatori che commerciano in auto usate, concessionarie ufficiali e rivenditori indipendenti possessori della targa prova.

Prima di utilizzare un veicolo usato semplicemente munito con targa di prova meglio verificare bene la regolare copertura assicurativa del mezzo, nonché la conformità del veicolo anche alla prescritta revisione periodica.

Lo ha chiarito il Ministero dell’Interno con parere n. 300/A/2698/18/105/20/3 del 30 marzo 2018. 

La questione aveva ormai assunto particolare rilievo dopo la decisione della Corte di Cassazione, Sezione VI, Civile, che, con la sentenza n. 26074 del 20.11.2013, la quale ha ribadito il principio secondo il quale un veicolo non sottoposto alla prescritta revisione non può circolare anche se espone temporaneamente la targa prova.

Di tale orientamento, la Suprema Corte ha in seguito chiaramente affermato che la circolazione in prova può avvenire, per le specifiche finalità e ad opera dei soggetti indicati nel D.P.R. n. 474/2001, individualmente autorizzati, con veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, privi di carta di circolazione, in deroga al disposto degli articoli 93, 110 e 114 c.d.s. (Corte di Cassazione – II Sezione Civile – 4 agosto 2016, n. 16310).

Anche il Ministero dell’Interno con il parere di cui sopra n. 300/A/2698/18/105/20/3 del 30 marzo 2018, è di questo avviso e pertanto si allinea alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione VI, Civile, che, con la sentenza n. 26074 del 20.11.2013, ribadendo il principio secondo il quale la circolazione di prova può avvenire con veicoli non ancora immatricolati e quindi ancora privi di carta di circolazione e che un veicolo non sottoposto alla prescritta revisione non può circolare anche se espone temporaneamente la targa prova.

Già il Tribunale civile di Vicenza (sezione II, sentenza del 22 febbraio 2016): “Il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa prova.

Anche la già citata Corte di Cassazione (sez. II 4 agosto 2016, sentenza n. 16310) aveva precisato che il veicolo immatricolato deve rispondere alle norme di circolazione stabilite dal Codice della strada; in particolare il veicolo, anche se circola munito di targa prova, deve essere in regola con le disposizioni sulla revisione periodica.

CONCLUSIONI:

  • se il veicolo non è immatricolato può circolare con la targa prova.
  • Se è immatricolato non può farlo.
  • Se lo fa, la targa prova non copre, comunque, né dalla mancata revisione né dall’assenza di assicurazione.

PERTANTO:

In caso di circolazione sia dinamica che statica di veicoli immatricolati che espongono la targa prova, gli stessi vanno considerati in circolazione ordinaria e non sotto il vincolo della targa esposta, e di conseguenza devono essere regolarmente assicurati come previsto dalla legge, pena le sanzioni previste ai sensi:

  • 193/2 CdS – Circolazione con veicolo privo di copertura assicurativa.
  • 80/14 CdS – Circolazione con veicolo senza la revisione.

Nel corpo del verbale aggiungete anche la sottonotata dicitura:

“Circolava alla guida del veicolo di cui sopra esponendo targa prova nr.____________, intestata a:___________________, e che tale veicolo essendo già immatricolato non può essere considerato in circolazione di prova ma in circolazione ordinaria, così come sancito da indicazione Ministero dell’Interno con parere n. 300/A/2698/18/105/20/3 del 30 marzo 2018, pertanto il veicolo risulta sprovvisto si assicurazione obbligatoria”.

 

In merito, si riporta il parere del Ministero dell’Interno.

 

PARERE MINISTERO DELL’INTERNO – DIP. PUBBLICA SICUREZZA

prot.300/A/2689/18/105/20/3 del 30.03.2018 

OGGETTO:- Utilizzo della targa Prova su veicoli targati ma sprovvisti di copertura assicurativa RCA.

Si riferimento alla nota prot. D/7695/2017 del 19 dicembre 2017, concernente l’oggetto, che si allega in copia per gli uffici cui la presente è diretta per conoscenza.

Questa Direzione ritiene che, diversamente dalla prassi ormai consolidatasi, l’autorizzazione alla circolazione di prova di cui all’art. 98 C.d.S. abbia il solo scopo di evitare di munire della carta di circolazione un veicolo che circola su strada per determinate esigenze.

Infatti, l’art. 1 del D.P.R. 24.11.2001, n. 474, che ha abrogato in commi 1 e 2 dell’art. 98 del c.d.s., ed ha ridisegnato la disciplina del rilascio della targa prova, prevede che l’obbligo di munire della carta circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del Codice della Strada i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per una serie di soggetti, tassativamente indicati, qualora questi siano autorizzati alla circolazione di prova.

La finalità è, perciò, consentire agli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, macchine agricole e macchine operatrici di circolare per le predette esigenze senza necessariamente essere immatricolati.

Il fatto che tra i soggetti che possono richiedere ed ottenere l’autorizzazione alla circolazione di prova siano inclusi anche gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, non implica affatto che il titolo autorizzativo in esame possa anche servire per la circolazione di veicoli immatricolati non revisionati, privi di assicurazione RCA o quant’altro [1].

La questione ha assunto particolare rilievo dopo la decisione della Corte di Cassazione, Sezione VI, Civile, che, con la sentenza n. 26074 del 20.11.2013, ha ribadito il principio secondo il quale un veicolo non sottoposto alla prescritta revisione non può circolare anche se espone temporaneamente la targa prova.

Nel solco di tale orientamento, la Suprema Corte ha in seguito chiaramente affermato che la circolazione in prova può avvenire, per le specifiche finalità e ad opera dei soggetti indicati nel D.P.R. n. 474/2001, individualmente autorizzati, con veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, privi di carta di circolazione, in deroga al disposto degli articoli 93, 110 e 114 c.d.s. [2].

IL DIRETTORE CENTRALE

Sgalla

___

[1] È utilizzabile, ad esempio, nel caso di un veicolo commerciale nuovo il cui allestimento viene modificato prima dell’immatricolazione, per cui l’officina lo deve provare su strada durante i lavori di trasformazione.

[2] V. Corte di Cassazione – II Sezione Civile – 4 agosto 2016, n. 16310.

 

 

 

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