Abbiamo affrontato il tema del diritto di accesso agli atti della P.G. Diritto di accesso agli atti amministrativi senza se e senza ma dando conto della necessità di non trincerarsi dietro alla necessità di preservare la segretezza delle indagini.
Oggi diamo conto del Tar Puglia, Lecce, sez. II, 21/05/2018, n. 840 che ammette il differimento dell’ostensione di atti connessi direttamente e immediatamente all’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria.
La decisione in esame richiama la precedente Tar Aquila, sez. I, 27 ottobre 2017, n. 454 la quale ha precisato che “l’art. 24 della L. n. 241/1990, nella versione riformulata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15 ha sancito, elevando a rango superiore un principio già introdotto a livello regolamentare: l’esclusione dell’esibizione di atti utilizzati nel corso dell’attività giudiziaria o di polizia. Orbene, essendo stata sancita con legge ordinaria la sottrazione di tali categorie di documenti alla conoscibilità degli stessi interessati, in tale prospettiva non sono ostensibili, ex artt. 114 e 329 c.p.p., gli atti afferenti ad informative penali inoltrate nei confronti degli istanti, ad eventuali indagini in corso, in quanto relative ad un (eventuale) procedimento penale e rientranti perciò nella esclusiva disponibilità dell’organo requirente procedente. La previsione in esame è infatti chiaramente finalizzata ad escludere la piena ostensibilità delle relazioni di servizio che non costituiscono atti presupposti volti all’adozione di un provvedimento amministrativo, ma piuttosto atti volti a sollecitare l’iniziativa penale da parte dell’autorità giudiziaria, e quindi atti inerenti non allo svolgimento dell’attività amministrativa, quanto alla (diversa) attività di promozione e collaborazione dell’attività di prevenzione e repressione della criminalità”.
Nel caso in esame, deve ritenersi che l’ostensione di tutti gli atti della Polizia Municipale, deve essere differita alla conclusione del procedimento, in quanto atti di natura ispettiva, connessi direttamente e immediatamente all’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, sottratti alla visione ai sensi dell’art. 329 c.p.p. fino alla conclusione del procedimento medesimo (cfr. Tar Lazio, sez. II, 1° febbraio 2017, n. 1644).