Sulla ripresa dell’obbligo di comunicare i dati personali e della patente del conducente dopo il giudizio di opposizione; la Cassazione afferma: decorrenza automatica.

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È noto che, quando venga contestata una violazione alle norme del codice della strada, implicante anche la decurtazione dei punti dalla patente, al proprietario del veicolo venga consegnata (contestualmente al verbale di accertamento della violazione) una “intimazione” a riferire i dati del conducente agli effetti dell’articolo 126 bis del codice.

È diventato altresì notorio che la proposizione del ricorso avverso il verbale da cui dipende la decurtazione dei punti, secondo la giurisprudenza[1] (a differenza di quanto sostenuto nelle circolari ministeriali), non abbia un effetto sospensivo automatico sull’obbligo di comunicazione incombente sul proprietario; certo, il proprietario del veicolo intimato, può differire questo adempimento, comunque assumendosi l’onere di rispondere all’organo di polizia procedente, comunicando la pendenza del ricorso e l’intenzione di assolvere all’obbligo, all’atto della sua definizione.

Fin qui, tutto abbastanza chiaro; ciò che restava oscuro era: al momento della definizione del giudizio, è onere dell’amministrazione richiedere nuovamente i dati al proprietario soccombente, oppure l’obbligo riprende automaticamente dal momento del deposito della sentenza di rigetto del ricorso?

 

Con sentenza n°20947, depositata il 6 ottobre 2014, la Cassazione (sesta sezione 2) ha statuito che: “all’esito del giudizio di opposizione (negativo per il ricorrente) l’obbligo inizia nuovamente a decorrere e deve essere adempiuto nello stesso termine di 60 giorni. Per esito del giudizio deve intendersi anche quello relativo al primo grado, posto che la sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti (art. 282 cpc)”.    

Pertanto, nel caso di specie, ingiustificata era la pretesa della ricorrente di ricevere una nuova intimazione a comunicare i punti, ovvero ad attendere che il termine, ammesso che fosse automaticamente riattivato, dovesse decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.

Una volta che si sia monitorato il processo e che si sia concluso lo stesso, anche solo in primo grado, l’obbligo di comunicazione sospeso dalla pendenza del giudizio di opposizione uno con la comunicazione della parte avente effetto sospensivo sull’obbligo legale stesso, riparte automaticamente e l’organo di polizia può limitarsi a sanzionare l’omissione, quando siano decorsi i termini di 60 giorni dal deposito della sentenza.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo



[1] Cass. 22881/2010

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