Qualche giorno fa, sulle pagine di questa rivista, abbiamo segnalato (Colica Renale ed Eccesso di Velocità: binomio eventuale e non esimente matematica) all’attenzione del lettore la serietà con cui i giudici della Suprema Corte, valutano l’invocazione della esimente dello “stato di necessità” da parte di persone sanzionate, per violazione alle norme del codice della strada (attraverso il richiamo all’articolo 4 della legge n°689/1981, applicabile al codice della strada per effetto dell’articolo 194 del D.lgs n°285/1992).
Con la sentenza n°21266/2014, la sezione VI ribadisce la linea di rigore e conferma la sanzione irrogata al medico che guidava parlando al cellulare. Nel caso di specie, il medico aveva invocato l’esimente sopra stigmatizzata adducendo che stesse parlando con un paziente in pericolo di vita.
Il Collegio ha ritenuto che, non potesse invocarsi lo stato di necessità sul presupposto che il medico aveva risposto al telefono mentre guidava e, non poteva, a priori, sapere chi lo stesse chiamando e soprattutto che il chiamante fosse in stato di pericolo di vita.
Ad avviso di chi scrive, un bel modo quello adottato dai giudici, di limitare la presa in giro del sistema sanzionatorio da parte di chi pensa di essere, sempre e comunque, più furbo degli altri.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo