Gli atti di competenza del Dirigente non possono essere sottoscritti da soggetto delegato dal Dirigente di Settore, anche perchè i provvedimenti di cui alla lettera g) e i) dell’art. 107 L. n. 267/2000 non possono essere delegati, ai sensi dell’art. 17, comma 1 bis L. n. 165/2001.
Tar Toscana, sez. III, 28/07/2021, n. 1115 ha osservato che la firma del Funzionario risulta apposta “per delega” del dirigente senza tuttavia che dallo stesso atto risulti in alcun modo indicato il nominativo del funzionario che ha apposto la sottoscrizione in luogo del dirigente né sulla base di quale atto di delega ciò sia avvenuto. Ciò determina la illegittimità dell’atto di competenza del Dirigente, giacché non è individuabile il soggetto che ha sottoscritto il provvedimento, l’atto organizzatorio sulla cui base tale trasferimento di compiti è avvenuto, le ragioni che hanno giustificato tale trasferimento di compiti. Tale stato di cose rende impossibile l’imputazione dell’atto gravato e lo scrutinio di legittimità circa la sussistenza dei poteri in capo al soggetto che ha adottato l’atto. D’altra parte l’art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che i dirigenti possano delegare alcune delle loro funzioni, ma “per specifiche e comprovate ragioni di servizio”, “per un periodo di tempo determinato” e “con atto scritto e motivato”.