L’immissione di volantini pubblicitari nelle cassette postali, oltre ad essere una fastidiosa consuetudine è stata oggetto di diverse Ordinanze Sindacali che, nell’intento di limitarne gli effetti, ne hanno vietato la distribuzione.
Tutto ciò è ammissibile o, viceversa, le Ordinanze sono illegittime, in quanto limitatrici della libertà di iniziativa economica ?
O meglio ancora, la tutela del decoro del territorio (derivate dall’abbandono incontrollato dei volantini indesiderati) è preminente rispetto al richiamato principio ?
Il Tar Puglia, Lecce, ha risposto, ancora una volta, a tali quesiti con la decisione n. 1288 del 26/05/2014.
La decisione prende le mosse dall’emissione di un’Ordinanza del Sindaco che vieta la distribuzione di volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza e sul lunotto dei veicoli o (addirittura su qualsiasi veicolo).
Ebbene, il Tar, richiamando la precedente giurisprudenza (Tar, Brescia, n. 641/2012), ribadisce che l’attività di volantinaggio è un’attività essenzialmente libera che la P.A. non vanta poteri regolatori suscettibili di incidere direttamente nel rapporto tra gli operatori commerciali e i potenziali clienti.
Oltretutto, la presenza di cassette postali rappresenta solo uno dei tanti sistemi messi a disposizione dallo stesso utente per ricevere il materiale a lui destinato.
Pertanto, il sistema “porta a porta’” che, secondo il Sindaco, dovrebbe svolgersi con consegna brevi manu del materiale e non con l’immissione in cassette postali, non può essere imposto quale unica modalità ammissibile. La scelta del miglior sistema di organizzazione dell’attività economica di cui si discorre rientra nel libero apprezzamento delle imprese -inerendo espressamente alla strategia aziendale- sul quale l’autorità pubblica non può incidere con regole che privilegiano una determinata opzione (la consegna per posta) soltanto perché ritenuta meno invasiva per i privati cittadini. Per entrambi i casi (ma la problematica è più estesa e coinvolge anche la pubblicità telefonica e on-line), l’ordinamento appresta strumenti di protezione, dei quali si fa carico l’Autorità garante della privacy con l’emanazione di provvedimenti di carattere generale, diretti ad intere categorie di imprese.
In ultimo, il fenomeno dell’abbandono incontrollato di depliants pubblicitari dipende, peraltro, dall’atteggiamento di accoglienza o di rifiuto che la popolazione riserva ad un sistema di marketing capillare e, pertanto, non potrà essere utilizzato quale motivazione dell’atto.
Sicché, la mancanza di elementi atti a ricondurre con elevata probabilità l’effetto dell’imbrattamento stradale all’attività posta in essere dalla società (quali, a es., la mancata predisposizione di un sistema di controlli sul recapito puntuale del materiale pubblicitario nelle cassette postali, così come previsto nel caso) si configura, in ultima analisi, quale deficit istruttorio e connota i provvedimenti in chiave di illegittimità.
Rassegniamoci, pertanto, a dover continuare a sopportare l’odiosa e invasiva pratica delle società di distribuzione di intasare le nostre cassette postali di volantini e offerte nella maggior parte dei casi fastidiosa ed inutile.
Michele Orlando
P.A.sSiamo