Divieto di accesso alle spiagge libere agli animali. Quali ?

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Un Sindaco, al fine di tutelare il decoro e l’igiene nonché la sicurezza dei bagnanti, prescrive il divieto assoluto ai conduttori di animali da compagnia di poter accedere alle spiagge libere durante la stagione balneare.

 In soldoni, non potendo inibire direttamente l’accesso agli animali, ne impone il divieto ai “conduttori” in ragione della tutela dell’igiene e della sicurezza degli altri  bagnanti.

 Tutto ciò è ammissibile, o anche per questo tipo di provvedimenti è necessaria l’adeguata motivazione e l’esplicitazione dell’iter logico utilizzato.

 Come noto, l’art. 3 della Legge n. 241/90, impone, per ogni provvedimento amministrativo, un generale obbligo di motivazione che va applicato senza esclusione alcuna, anche perché l’atto stesso deve rendere note le ragioni poste a sua base, nonché l’iter logico seguito dall’Amministrazione, e ciò per evidenti ragioni di trasparenza dell’esercizio del pubblico potere.

 L’Ordinanza, poi, nel porre il divieto di accesso agli animali (o meglio, ai conduttori) è di fatto una limitazione alla libertà personale, costituendo un limite non consentito alla libera circolazione degli individui ?

 Al riguardo, si segnala la decisione del Tar, Calabria, Reggio Calabria, 28/05/2014, n. 225 che ha ribadito alcuni principi più che condivisibili.

 

 

 L’Amministrazione Comunale, per eludere i principi di carattere generale, ha inserito tale divieto all’interno di un atto regolamentare formato da un Regolamento per la disciplina di utilizzo del demanio marittimo e un Piano Comunale di Spiaggia. Il primo provvedimento, emanato dall’Ente Provincia e recepito dal Comune ed il secondo, direttamente emanato dal Comune che prevede norme di carattere annuale sul corretto utilizzo delle spiagge. Proprio nell’ambito di tali prescrizioni, l’art. 32 dispone che il Comune garantisce il decoro, l’igiene, la pulizia delle spiagge.

 L’obbligo della motivazione dell’Ordinanza non può essere assolto unicamente richiamando il Regolamento, anche sotto l’aspetto della irragionevolezza e della violazione del principio di proporzionalità.

 La totale assenza di motivazione, infatti, non consentirebbe di apprezzare se esso sia riferibile a ragioni riconducibili all’igiene dei luoghi ovvero alla sicurezza di chi frequenta le spiagge.

 In ogni caso, la motivazione del provvedimento avrebbe dovuto contenere una specifica giustificazione delle misure adottate, che consentisse di verificare il rispetto del principio di proporzionalità, poiché l’Autorità comunale avrebbe dovuto individuare le misure comportamentali ritenute più adeguate, piuttosto che porre un divieto assoluto di accesso alle spiagge.

 Di fatto tale limitazione alla libertà personale costituirebbe un limite non consentito alla libera circolazione degli individui.

 La scelta di vietare l’ingresso agli animali – e, conseguentemente, ai loro padroni o detentori – sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata: l’amministrazione avrebbe dovuto valutare se sia possibile perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l’accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all’accesso degli animali, con l’individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso. La scelta di vietare l’ingresso agli animali – e, conseguentemente, ai loro padroni o detentori – sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata: l’amministrazione avrebbe dovuto valutare se sia possibile perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l’accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all’accesso degli animali, con l’individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso.

 Piccola notazione a margine. La cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato della Amministrazione, successivo alla emanazione del provvedimento gravato, si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato. Emanare un provvedimento di rettifica in sede di esecuzione dell’ordinanza propulsiva emessa dal TAR di Reggio Calabria, e non in sede di autotutela, occasionata dalla medesima ordinanza, non risulta essere sufficiente a determinare la cessata materia del contendere quando è emesso per eseguire l’ordinanza cautelare ‘propulsiva’ e anche se esso ha un contenuto favorevole all’originario ricorrente – non si determina né la cessazione della materia del contendere, né la sopravvenuta carenza di interesse.

 In ultimo chi sono gli animali ? Sono quelli a cui è inibito l’accesso alle spiagge libere o gli umani che per compiacere gli umori di qualche intollerante, si decide di vietare l’accesso alle spiagge libere che, per antonomasia, dovrebbero non avere limitazioni.

 Michele Orlando

 

 P.A.sSIAMO

 

 

 

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