Strada buia e velocità non elevata non assolvono da colpa per omicidio stradale di pedone in prossimità delle strisce.
La Suprema Corte, con sentenza 43074, del 14 novembre 2022, conferma la responsabilità di un automobilista, reo di omicidio stradale, ritenendo irrilevante la circostanza che la strada fosse particolarmente buia e che la velocità non fosse elevata.
In premessa, va specificato che la Corte d’appello di Trieste aveva confermato la colpevolezza di un automobilista perché – per colpa generica e per inosservanza delle norme del codice della strada – procedendo a una velocità di circa 55 Km/h, non prestando la necessaria attenzione alla situazione dei luoghi e non avvedendosi della presenza di un pedone, che stava attraversando la carreggiata in prossimità delle strisce pedonali, investiva l’uomo a piedi procurando lesioni gravissime che ne determinavano il decesso immediato.
Proposto ricorso per Cassazione, l’esito è stato di rigetto. Gli Ermellini hanno chiarito che la velocità non era adeguata alla condizione dei luoghi, atteso che -se diversa fosse stata la velocità- l’imputato avrebbe comunque avuto tutto il tempo per avvistare il pedone, visibile sia per le condizioni di illuminazione sia per il tempo di attraversamento della prima corsia a sinistra e quindi evitare l’investimento. Ciò che è mancato nella condotta dell’imputato è proprio l’osservanza della basilare regola cautelare dell’obbligo di attenzione che il conducente di veicolo deve tenere in base a quanto disposto dagli articoli 141 e 191 del codice della strada, al fine di avvistare tempestivamente il pedone e porre in essere gli opportuni accorgimenti, atti a prevenire un rischio di investimento.