Colpa omissiva per manutenzione stradale impropria. No se ne può più degli eccessi della smania di ricerca di risarcimento sulla pelle dei funzionari pubblici.

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Colpa omissiva per manutenzione stradale impropria. No se ne può più degli eccessi della smania di ricerca di risarcimento sulla pelle dei funzionari pubblici.

Il Tribunale di Torino assolveva i funzionari comunali responsabili della manutenzione stradale dal reato di lesioni colpose agli stessi ascritto per un difetto di manutenzione di una strada comunale. Tale strada, in corrispondenza delle strisce di demarcazione del margine esterno della carreggiata, presentava un dislivello sul quale un pedone, che percorreva a piedi tale tratto stradale privo di marciapiede, inciampava e cadeva in terra procurandosi lesioni personali consistite nella frattura dell’omero destro con malattia dalla iniziale prognosi di giorni 35. Nella pronuncia assolutoria veniva chiarito che la strada in questione non presentava deficit costruttivi o manutentivi ed era perfettamente conforme alle regole imposte dalla legge in quanto, non essendo prevista come obbligatoria la presenza di marciapiedi laterali, trattandosi peraltro di strada di campagna, era naturale che la porzione asfaltata, destinata alla circolazione dei veicoli, degradasse in corrispondenza del ciglio fino ad esaurirsi nella banchina laterale; in prossimità del punto di caduta la parte asfaltata si riduceva di spessore e, con un lento degradare appena pronunciato, terminava nel ciglio laterale, fatto di terra, qualche sasso e ciuffo di erba. Tale situazione, del tutto ordinaria, non poteva essere considerata una anomalia non potendosi pretendere che tutte le strade possiedano caratteristiche di liscia uniformità. Riconosceva, al contrario, rilievo causale alla condotta di marcia del pedone che versava in colpa in quanto se avesse proceduto sul margine opposto della carreggiata, come richiesto dall’art. 190 C.d.S., comma 1, sarebbe stato in grado di percepire il veicolo che si stava appropinquando e di operare una condotta più attenta e consapevole.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il pedone, che si è visto opporre la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con sentenza della Cassazione penale, Sezione IV, n. 43460 del 16-11-2022.

Secondo il collegio, la motivazione della sentenza impugnata non palesa pertanto alcuna deviazione dai principi in punto di causalità materiale, si presenta logica e congruamente espressa, coerente espressione degli elementi acquisiti nei giudizi di merito e non si presta a censure dinanzi a questo giudice di legittimità, censure che peraltro non si confrontano con la struttura argomentativa ma si limitano a reiterare alternative dinamiche e a sostenere la rilevanza causale del mancato rispetto di regole cautelari poste in capo agli imputati, argomenti sui quali entrambe le decisioni di merito si sono soffermate con motivazione resistente e non più sindacabile.

Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso agli effetti civili è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Ad avviso di chi scrive, giustizia è stata fatta. Non è possibile che restino sottoposti a processo penale, per ipotesi omissive improprie e lascamente comprovabili, due funzionari pubblici che hanno il solo torto di essere esposti a responsabilità per mera posizione.

La Pubblica Amministrazione non è la grande mucca da mungere sempre e comunque; ci dispiace per chi si è fatto male, ma se in luogo di un procedimento penale fosse stata incardinata una semplice azione civilistica, forse qualche speranza di veder risarcito, almeno in parte, il danno patito, ci sarebbe stata. Invece, il percorso risarcitorio che passa per la prova della colpa omissiva generica penale delle persone incaricate della manutenzione stradale, stavolta è andato male.

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