Il Tribunale di Ferrara, con sentenza del 25/2/2010, giudicò un automobilista responsabile del delitto di omicidio colposo, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, in quanto gli veniva addebitata colpa specifica (art. 157, cod. della str.) e generica, avendo questi aperto lo sportello anteriore sinistro della propria autovettura, senza previamente essersi assicurata di non provocare pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada. Nella dinanica concreta, lo sportello urtava la bicicletta, condotta da un malcapitato ciclista, che a cagione dell’impatto, perdeva l’equilibrio e finiva rovinosamente al suolo, ove veniva travolto dal ciclomotore condotto da un terzo conducente, in quell’attimo transitante, perdendo la vita a causa delle lesioni patite, dopo ricovero e cure ospedaliere.
In Cassazione (dopo la conferma in appello della predetta condanna) finisce la questione, esitata con la sentenza 33602 del 1 agosto 2016 della Sezione IV penale.
Anche la Cassazione, rigettando il ricorso, conferma la responsabilità per omicidio colposo in quanto “I testi escussi, in conformità, peraltro, con le conclusioni del perito, hanno consentito di appurare i termini della vicenda: la vittima, la quale transitava a bordo della propria bicicletta, tenendo la destra, siccome prevede la legge, era stata violentemente colpita dallo sportello dell’autovettura, improvvidamente spalancato con furia dall’imputata, senza prima accertarsi, attraverso gli specchi retrovisori, del sopraggiungere di veicoli o pedoni”.
Insomma, una pacifica dimostrazione che di omicidio stradale per colpa specifica già si parla da anni … molto prima della novella del 2016.