La validità processuale degli atti di rilievo di sinistro della polizia

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Sinistro stradale: interviene l’organo di polizia stradale che effettua i rilievi e gli accertamenti di rito.

Si apre il contenzioso sulla dinamica del sinistro accertata dall’organo di polizia intervenuto, ai fini dell’attribuzione delle relative responsabilità, in quanto uno dei conducenti non si ritiene d’accordo con quanto indicato negli atti redatti dagli agenti operanti.

 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16864, dello scorso 10 agosto, sulla scorta di quanto stabilito precedentemente dal Tribunale, ha osservato che i rilievi planimetrici effettuati dall’organo di polizia stradale intervenuto sui luoghi del sinistro, in quanto provenienti da pubblici ufficiali, hanno efficacia di piena prova, fino a querela di falso, ai sensi dell’articolo 2700, codice civile, relativamente alla provenienza dell’atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

 

Il Tribunale, infatti, riteneva, sulla base dei dati oggettivi rivenienti dalla planimetria redatta dagli agenti accertatori in seguito al sinistro, che la bicicletta aveva impegnato l’intersezione stradale senza concedere la precedenza imposta dalla segnaletica orizzontale all’autovettura, che aveva inoltre già superato l’incrocio.

Il ricorrente, conducente della bicicletta, censura  la sentenza impugnata per avere disconosciuto ildiritto di precedenza del conducente della bicicletta con la seguente motivazione: «il primo motivo d’appello consiste nel mancato riconoscimento della esclusiva responsabilità del conducente dell’autoveicolo nella causazione del sinistro, per avere omesso di considerare l’esistenza in capo all’automobilista di un triplice obbligo di dare la precedenza alla bicicletta dell’attore che stava attraversando la pista ciclabile. Il motivo si fonda sulla dedotta errata ricostruzione da parte del giudice della dinamica del sinistro, basata sulla planimetria redatta, in modo non conforme alla situazione dei luoghi e delle segnaletiche, dagli agentied allegata al loro rapporto di incidente.

 

Il Tribunale rammenta che i dati oggettivi riscontrati dai pubblici ufficiali in una relazione di incidente, fra cui vanno compresi anche quelli necessari aredigere le planimetrie, fanno fede sino a specifica prova contraria, nel caso non fornita, e la valutazione degli agenti che nel caso di specie toccava al ciclista di dare la precedenza all’Audi 3.

Dagli elementi raccolti nella relazione di incidente, con la documentazione allegata e le dichiarazioni dei testi oculari, appare evidente come la bicicletta avesse impegnato l’intersezione senza concedere la dovuta precedenza, imposta dalla segnaletica orizzontale, all’auto, che aveva, come dimostrato dalla localizzazione dei danni ai mezzi, interessanti il paraurti anteriore della vettura ed il passa ruote destro, già superato l’incrocio.

Sostiene il ricorrente che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto la necessità di proporre querela di falso per contestare i dati oggettivi rivenienti dallo schizzo planimetrico redatto dall’organo di polizia, pervenendo alla decisione della causa senza considerare che dai rilievi fotografici dei luoghi dell’incidente forniti dal ricorrente stesso emergeva che sulla strada percorsa dall’autovettura, prima che la stessa intersecasse la pista ciclabile, era presente segnaletica sia orizzontale che verticale indicante l’obbligo di dare la precedenza. Il giudice di appello aveva così omesso di valutare il fatto decisivo e controverso tra le parti consistente nella documentazione fotografica attestante la situazione dei luoghi del sinistro.

 

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