I giudici della terza sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22522 del 10 settembre 2019 hanno ritenuto che spetta all’Azienda Sanitaria Locale pagare i danni cagionati da un cane randagio a un automobilista in quanto soggetto incaricato dalla legge regionale alla cattura e custodia.
IL CASO
Un automobilista citava l’Azienda Sanitaria Locale davanti al Giudice di Pace di Benevento per sentir dichiarare la responsabilità della stessa nella causazione del sinistro verificatosi sulla strada statale per colpa di un cane randagio da cui sono derivati danni alla propria vettura . L’Azienda Sanitaria eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e chiama in causa il Comune. Il Giudice di prime cure però accoglie la domanda condannando l’Azienda in solido con il Comune a rifondere la somma per il danno in favore dell’attore. L’appello proposto avverso la decisione davanti al Tribunale accertava che il cane era randagio e che sussisteva la legittimazione passiva si dell’Azienda Sanitaria, tenuta alla vigilanza degli animali randagi che del Comune, a cui spetta l’organizzazione, la prevenzione e il controllo dei cani vaganti. Decisiva la testimonianza di residente che riferiva della presenza di molti randagi, privi di collare o museruola, segnalati diverse volte alle autorità di competenza e che il cane randagio responsabile del sinistro stradale all’atto del sopraggiungere dell’autovettura dell’attore, aveva attraversato la strada per unirsi ad un branco di altri cani tagliando il cammino all’autovettura . Il Tribunale quindi rigetta l’appello e conferma la sentenza. L’Azienda soccombente ricorre in Cassazione.
LA DECISIONE
Gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso, motivando l’inammissibilità dei due principali motivi sollevati con un’articolata motivazione. La Corte fa presente che la ricorrente contesta, sulla base della normativa in materia, formata dalla legge quadro nazionale e da quella regionale, che sulla Aziende Sanitarie gravi l’obbligo di controllare continuamente il territorio comunale, ad essa spettante semmai solo l’obbligo specifico di catturare l’animale randagio, previa segnalazione, anche alla luce della giurisprudenza di questa corte che, in casi similari, ha ritenuto responsabile il Comune. Invero tra il Comune, a cui la legge regionale chiede di munirsi di canili e ‘Azienda Sanitaria , tenuta invece a catturare e custodire i cani randagi, spetta alla seconda l’obbligo di risarcire i danni cagionati da un randagio a un auto di passaggio sulla statale, a causa dell’improvviso attraversamento dell’animale. Questo perché, come affermato dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione la disciplina stabilita a livello nazionale dalla legge 281/1991 ha demandato la competenza a legiferare in materia di randagismo alle Regioni e nello specifico la regione Campania nel cui territorio si è verificato l’incidente con la legge 16/2001, ha affidato la competenza della vigilanza e del controllo del randagismo, con accalappiamento e trasferimento degli animali randagi nei canili pubblici, ai servizi veterinari dell’Azienda Sanitaria, mentre ha riservato ai Comuni il compito di munirsi dei canili nei quali ricoverare i cani catturati e quello di risanare le strutture esistenti. Il principio generale, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, a prescindere dal caso specifico della Regione Campania la cui legislazione è tuttavia vincolante nel caso de quo, è quello di radicare la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi nell’ente o enti cui è attribuito dalla legge il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi.
Corte di Cassazione, III sezione Civile – Ordinanza n. 22522 del 10 settembre 2019
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 10/6/2010 Antonio Palumbo citò la Asl di Benevento davanti al Giudice di Pace della stessa città per sentir dichiarare la responsabilità della stessa nella causazione del sinistro avvenuto il giorno 22/3/2009 sulla strada statale in direzione Caianello-Benevento località Contrada Roseto a causa di un cane randagio che aveva investito la sua autovettura, procurando danni non inferiori ad C 4.900. Nel contraddittorio con la ASL che eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva e con il Comune di Benevento, chiamato in causa dalla ASL, il Giudice di Pace accolse la domanda e condannò la ASL in solido con il Comune di Benevento a pagare in favore dell’attore la somma €4.108,86, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Benevento, adito in appello dalla ASL in via principale ed in via incidentale dal Comune di Benevento, ha accertato che il cane fosse randagio, e che sussistesse la legittimazione passiva di entrambi i convenuti, della ASL onerata della vigilanza sugli animali randagi e del Comune gravato del compito di predisporre l’organizzazione, prevenzione e controllo dei cani vaganti. In particolare la sentenza ha valorizzato la testimonianza del teste Rapuano, residente nella zona, che aveva riferito della presenza di molti randagi, senza collare o museruola, nella stessa zona, segnalati in più occasioni alle autorità di competenza e che il grosso cane randagio, all’atto del sopraggiungere dell’autovettura dell’attore, aveva attraversato la strada per unirsi ad un branco di altri cani, tagliando la strada alla Fiat Punto che procedeva verso Benevento. In assenza di prova che il cane fosse, invece, di proprietà di qualcuno, il Giudice ha rigettato sia l’appello principale sia quello incidentale, confermando l’impugnata sentenza e condannando l’appellante alle spese del grado. Avverso la sentenza la ASL di Benevento ricorre sulla base di quattro motivi. Resistono con distinti controricorsi Mario Palumbo ed il Comune di Benevento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’errata interpretazione della normativa vigente. Violazione dell’art. 6 L. Regione Campania, attuativa della I. n. 281/1991 in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. Censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto puramente e semplicemente la legittimazione passiva della ASL senza valutare che alla medesima erano affidati solo compiti di profilassi e polizia veterinaria ed il servizio di accalappiamento ma non anche il compito di controllare continuamente il territorio comunale per verificare la presenza o meno di randagi.
- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia errore in procedendo (senza illustrarlo), violazione dell’art. 2697 c.c., omessa e contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. Censura la sentenza nella parte in cui non si è fatta carico di accertare un comportamento omissivo colposo della ASL, consistente ad esempio in un suo mancato intervento a seguito di tempestiva chiamata da parte del Comune o di altri. La sentenza avrebbe dovuto addossare l’intera responsabilità al Comune tenuto al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza sulla base della giurisprudenza di questa Corte.
1.-2. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione e sono entrambi inammissibili sia perché la sentenza impugnata ha deciso in senso conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, sicché i motivi sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., sia perché viene proposta, in termini peraltro inammissibili, una censura motivazionale ai sensi dell’art. 360 4 Corte di Cassazione – copia non ufficiale n. 5 c.p.c., non proponibile in base all’art. 348 ter, 4 0 co. c.p.c., in presenza di una cd. “doppia conforme”. In sostanza la ricorrente tende a contestare che, in base al quadro normativo, costituito dalla legge quadro nazionale e da quella regionale, non ci sarebbe un obbligo per la ASL di controllo continuo del territorio comunale ma solo un obbligo specifico di intervento per la cattura dell’animale randagio a seguito di segnalazione, mentre la giurisprudenza di questa Corte si sarebbe orientata, in altri casi analoghi, a ritenere la responsabilità del Comune. I motivi sono inammissibili perché, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, la disciplina stabilita a livello nazionale dalla I. 14/8/1991 n. 281 ha demandato la competenza a legiferare in materia di randagismo alle Regioni e la Regione Campania, con la legge 24/11/2001 n. 16, ha affidato la competenza della vigilanza e del controllo del randagismo, con accalappiamento e trasferimento degli animali randagi nei canili pubblici, ai servizi veterinari della ASL, mentre ha riservato ai Comuni il compito di munirsi dei canili nei quali ricoverare i cani catturati e quello di risanare le strutture esistenti. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte, con particolare riguardo alla legge Regione Campania, ha confermato questo quadro normativo (Cass., 3, n. 8137 del 3/4/2009) ed ha, al più, in generale affermato la responsabilità solidale del Comune con la Asl di competenza (Cass., 3, n. 17528 del 23/8/2011; Cass., 3, n. 15167 del 20/6/2017) o in alcuni casi addirittura la sola competenza dei servizi veterinari della Asl (Cass., 3, n. 17060 del 28/6/2018). Anche a prescindere dal caso specifico della regione Campania la cui legislazione è tuttavia vincolante nel caso di specie, il principio generale, affermato dalla giurisprudenza di legittimità alla quale si intende dare pienamente continuità, è quello di radicare la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi nell’ente o enti cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro 5 Corte di Cassazione – copia non ufficiale nazionale n. 281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l’attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, quale è il controllo delle nascite della popolazione canina e felina, avendo quest’ultimo ad oggetto il mero controllo numerico degli animali, a fini di igiene e profilassi, e, al più, una solo generica ed indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo (Cass., 3, n. 12495 del 18/5/2017). Sulla base di questo principio generale la ASL è il soggetto individuato dalla normativa regionale quale competente in materia di prevenzione del fenomeno del randagismo. Da quanto premesso discende l’inammissibilità dei primi due motivi del ricorso volti a censurare la sentenza per non aver escluso la legittimazione passiva della ASL.
- Con il terzo motivo si censura la manifesta contraddittorietà nell’applicazione della normativa con riferimento ad altri giudicati del medesimo Tribunale che avrebbero deciso diversamente, escludendo la responsabilità della ASL. Si tratta di un non-motivo, che fuoriesce dai limiti delle censure di cui all’art. 360 c.p.c., ed è, pertanto radicalmente inammissibile.
- L’inammissibilità dei precedenti motivi travolge nella stessa sorte anche il quarto motivo volto a censurare la statuizione sulle spese, poste a carico di entrambi i soggetti soccombenti nel giudizio di appello, ASL e Comune di Benevento.
- Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la ASL ricorrente condannata alle spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi in favore di Antonio Palumbo, mentre il Comune di Benevento avendo agito ai soli fini di litis denuntiatio non avendo un effettivo interesse al ricorso, non ha diritto alla liquidazione delle spese. Va posto a carico del ricorrente il cd. “raddoppio” del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi in favore del Palumbo nella misura di euro 1.200 (oltre euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della



