Sostituzione del terminale della marmitta e sanzioni contestabili.
In tema di sanzioni inerenti il codice della strada, la condotta di colui che sostituisce il silenziatore del terminale di scarico con uno non omologato integra la contravvenzione di cui all’art. 72 del codice della strada, salvo che l’istallazione del suddetto dispositivo di equipaggiamento determini delle alterazioni delle qualità funzionali del veicolo in termini di velocità, rumorosità ed emissioni di gas di scarico, in modo tale da modificare le caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione di cui all’art. 78 del codice della strada, in tal caso la prova dell’alterazione delle qualità funzionali del veicolo spetta all’amministrazione in base alla regola secondo la quale l’amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa (Cass. civ. Sez. II Sent., 23/04/2018, n. 9988).