In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l’irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, nel relativo giudizio il giudice ordinario ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, soltanto gli atti amministrativi posti direttamente a fondamento della pretesa sanzionatoria, sicché, laddove sia stata irrogata una sanzione pecuniaria per la sosta di un autoveicolo in zona a pagamento senza esposizione del tagliando attestante l’avvenuto versamento della somma dovuta, il controllo del giudice non può estendersi anche agli eventuali vizi di legittimità della deliberazione della giunta comunale di concessione della gestione del servizio ad un’impresa privata, che non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nell’adozione dell’ordinanza opposta.
Nel caso trattato dalla Cassazione (Cass. civ. Sez. II, Sent., 05-07-2016, n. 13659), il comune di Siracusa non si è dato per vinto ed ha avuto la sua ragione. il comune di Siracusa è insorto in cassazione, contro una sentenza del locale tribunale che aveva accolto il ricorso disapplicando la delibera, denunciando la violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, terz’ultimo comma, “nel suo coordinamento” con la L. n. 2248 del 1865, all. E.
“Deduce al riguardo che il provvedimento disapplicato (delibera della giunta municipale n. 406 del 22.11.2001), avente ad oggetto l’affidamento ad una società privata del servizio di sosta a pagamento, non costituisce atto presupposto dell’irrogazione della sanzione. Richiama a sostegno Cass. S.U. nn. 5705/90 e 116/07, rese in fattispecie analoghe, per cui il giudice ordinario può sindacare, ai fini della disapplicazione, il provvedimento presupposto solo se integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento della sanzione”.
Secondo il Collegio:
“Questa Corte ha avuto modo di affermare – in una fattispecie del tutto identica … – che nel giudizio d’opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l’irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il giudice ordinario ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, soltanto gli atti amministrativi posti direttamente a fondamento della pretesa sanzionatoria, sicchè, ove sia stata irrogata una sanzione pecuniaria per la sosta di un autoveicolo in zona a pagamento senza esposizione del tagliando attestante l’avvenuto versamento della somma dovuta, il controllo del giudice non può estendersi anche agli eventuali vizi di legittimità della deliberazione della giunta comunale di concessione della gestione del servizio ad un’impresa privata, che non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nell’adozione dell’ordinanza opposta (Cass. n. 22793/14). Si legge nella motivazione della pronuncia, che “il giudice ordinario, nel giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, può sindacare sotto il profilo della legittimità, al fine della sua eventuale disapplicazione, il provvedimento cosiddetto presupposto, e cioè quello integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento di detta sanzione (Cass. civ., 24-01-2013, n. 1742; 21173/06). Tra questi si pone sicuramente – è proprio il caso regolato da SU 116/07 – l’ordinanza del Sindaco istitutiva del parcheggio a pagamento, che fa sorgere la violazione del conseguente divieto. La delibera di concessione della gestione del servizio di parcheggio non si pone invece in rapporto diretto con la violazione di quest’ultimo. I due atti – concessione del servizio e istituzione dell’area con obbligo di ticket – sono inseriti in iter amministrativi differenti e rispondono ad altrettanto diverse finalità: con la prima, viene unicamente selezionato il concessionario di un servizio; con la seconda, si impone l’obbligo di pagamento della sosta in una determinata zona, obbligo la cui violazione comporta l’irrogazione della sanzione. (…) La delibera di concessione non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia con l’adozione dell’ordinanza sindacale; nè condiziona la sussistenza della violazione accertata. L’illegittimità della prima non può, quindi, riverberarsi sulla seconda, nè inficiare l’accertamento stesso”.