Buongiorno Comandante le scrivo per una situazione particolare che è capitata negli ultimi giorni in questo Comune.
In città abbiamo uno spazio verde recintato di proprietà della regione campania che è sempre stato dato in gestione ad una società onlus e fino a poco fa lo destinava alla fruizione delle persone, solo con il versamento di una piccola quota di ingresso per la manutenzione e pulizia dell’area.
A seguito di cambio di gestione della onlus, il parco è stato destinato a location di tre eventi musicali, con relativa prevendita di biglietti e consumo di alcolici.
In una delle serate ci sono stati incidenti con rissa tra i partecipanti finiti in ospedale per lesioni. I Carabinieri intervenuti hanno inviato la denuncia di uno di essi con relativa richiesta di accertare la presenza di titoli autorizzativi per la manifestazione. Il suap ha riferito che non era stata richiesta alcuna autorizzazione, mentre il responsabile della onlus ha dichiarato che gli eventi sono stati organizzati da una società cui è stata concessa l’area per la realizzazione degli stessi.
La prossima settimana consegneranno a questo Ufficio l’atto di concessione della regione.
Quali violazioni dovrò contestare agli organizzatori? Grazie
Uff. le A. C. della P. M. di M. (NA)
Risposta
gestione del parco ha organizzato, doveva essere autorizzata dal Suap ai sensi dell’art. 68 Tulps, previo accertamento delle condizioni di agibilità, sicurezza degli impianti e attrezzature ai sensi dell’art. 80 tulps.
SI evidenzia, inoltre, che gli organizzatori di tali manifestazioni con diffusione di musica, o utilizzo di strumenti musicali, devono anche predisporre e presentare al comune la documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 447/95, al fine di tutelare i cittadini che potrebbero essere interessati dall’inquinamento acustico causato dalle attrezzature utilizzate.
Si sottolinea, altresì, che la documentazione potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del citato art. 8, comma 5, qualora non siano superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale.
Premesse tali disposizioni, passiamo al quesito posto.
L’evento in esame, effettuato in assenza di autorizzazione ex 68 tulps per lo svolgimento della manifestazione musicale, dovrà essere censurato con sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,00 a € 1549,00; si ricorda che non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Copia del verbale sarà trasmessa al responsabile del Suap che dovrà, successivamente, adottare ordinanza ingiunzione di pagamento.
Si procederà, ancora, a denunciare all’A. G. il responsabile della manifestazione per violazione dell’art 80 tulps per mancanza dí agibilità e sicurezza della struttura.
Infine, la somministrazione di bevande alcoliche senza titolo, effettuata ai sensi della legge 7/20, dovrà essere punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 15.000, con pmr € 5.000.
Naturalmente, si dovrà anche controllare che sia stata presentata la scia sanitaria nel caso di somministrazione di prodotti alimentari; in mancanza, tale ulteriore documentazione, la violazione dovrà essere punita ai sensi del D. Lgs 193/07, art 6, comma 3, con sanzione pecuniaria da € 1.500 a € 9.000, con pmr di € 3.000.




Grazie