Distributori automatici di gadjet erotici ….un serio caso giudiziario!
Senza cedere alla tentazione di fare facile ironia, la questione diventa seria, specie quando coinvolge investimenti privati e quando assurge, oltre che agli onori della cronaca, agli scanni della giustizia amministrativa. Il TAR Lombardia (Sezione Brescia) con sentenza n° 480 del 7 maggio 2011, entra in questa spinosa tematica, risolvendo, a parere di chi scrive, la questione “morale” trasposta nell’aula giudiziaria, in maniera salomonica.
Non si può vietare la vendita di tali oggetti, trincerandosi dietro la scusa che il centro urbano abbia particolare pregio e valore architettonico e culturale, ma nel contempo è accettabile che tali insediamenti restino lontani da luoghi sensibili.
Fuori dallo schema di sintesi:
a) “Il richiamo ai beni architettonici, ambientali e di decoro è nel caso esaminato insufficiente, poiché il principio di proporzionalità esige una minuziosa ponderazione comparativa tra il risultato da perseguire e il metodo adoperato. In particolare, come sottolineato nella sentenza di questa Sezione 4/11/2010 n. 4557, <<esso impone in primo luogo di verificare la “idoneità” del provvedimento, ovvero il rapporto tra il mezzo adoperato e l’obiettivo perseguito: in virtù di tale parametro l’esercizio del potere è legittimo solo se la soluzione adottata consenta di raggiungere l’obiettivo. Impone poi di verificare la sua “necessarietà”, ovvero l’assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo ma tale da incidere in misura minore sulla sfera del singolo: in tal senso la scelta tra tutti i mezzi astrattamente idonei deve cadere su quella che comporti il minor sacrificio. Impone infine di verificare la “adeguatezza”, cioè la tollerabilità della restrizione che comporta per il privato: sotto tale profilo l’esercizio del potere, pur idoneo e necessario, è legittimo solo se rispecchia una ponderazione armonizzata e bilanciata degli interessi, in caso contrario la scelta va rimessa in discussione>>. Nello specifico detto percorso non è stato osservato dall’amministrazione nella scelta di inibire il Centro storico ad alcune tipologie di attività commerciali, in quanto non sono state minimamente indagate modalità alternative meno impattanti sull’iniziativa economica, come quelle che ammettono l’esercizio dell’attività favorendo un accesso discreto agli apparecchi da parte degli utenti”. E’ dunque illegittima la previsione “preclusiva” di determinate attività dal Centro storico.
b) Appare viceversa immune da vizi la che la distinta previsione ostativa, che impone ad alcune attività una distanza minima 400 metri dai luoghi cd. “sensibili”. La tutela della salute umana in senso ampio (per gli alunni delle scuole, di minore età e dunque maggiormente vulnerabili), ed il rispetto per il decoro e la dignità umana (per i soggetti che frequentano cimiteri, ospedali e case di cura, caserme, luoghi di culto) è compatibile con un accettabile sacrificio per l’iniziativa economica, consistente nello spostamento dell’esercizio in altra zona del territorio: il bilanciamento dell’interesse economico con gli evocati valori in conflitto può ragionevolmente risolversi con la prevalenza dei secondi: in effetti la statuizione comunale non ha natura espulsiva ma soltanto limitativa, e risponde a finalità di prevenzione sociale riconducibili al valore della salute costituzionalmente garantito. L’impossibilità – dedotta dalla ricorrente – di insediare la propria attività a distanza di 400 metri da uno dei luoghi sensibili indicati è del tutto sfornita di un minimo di supporto probatorio.
Soluzione: distributori automatici di gadjet sessuali ammessi in centro, ma a distanza ragionevole da luoghi sensibili
Pino Napolitano
P.A.sSiamo