I saldi invernali in Campania potranno essere effettuati nel periodo dal 3 gennaio 2026 fino al 4 marzo 2026, per la durata massima di 60 giorni, come stabilito nella riunione convocata dall’Assessorato Regionale alle Attività Produttive con le Associazioni di categoria, tenutasi il 18 novembre 2025.
La Giunta Regionale, preso atto delle decisioni assunte in tale incontro, ha approvato la relativa deliberazione (Delibera di Giunta n. 804 del 21/11/2025) fissando le date di inizio e fine del periodo dei saldi estivi come concordate.
Ricordiamo che la Regione Campania, con Legge Regionale n. 7 del 21 aprile 2020, “Testo unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11” (pubblicata sul BURC n. 91 del 27.4.2020), all’articolo 43 ha stabilito che:
“1 – Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo.
2 – L’attività di vendita di fine stagione deve essere resa nota alla clientela tramite gli opportuni mezzi di informazione e senza necessità di alcuna comunicazione al comune sede dell’esercizio commerciale.
2 bis.-Sul cartellino del prezzo, oltre al prezzo ridotto di vendita, è obbligatorio indicare anche il prezzo più basso praticato per quel prodotto negli ultimi trenta giorni, nonché la percentuale di sconto applicata. Sono esclusi dalle disposizioni precedenti i prodotti deperibili, deteriorabili o ad imminente scadenza (comma introdotto dalla LR n. 20/2025)
3 – Le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive e la loro durata fino a un massimo di sessanta giorni sono definite con decreto del dirigente della struttura amministrativa competente, nel rispetto degli indirizzi unitari assunti in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome.”
Evidenziamo, inoltre, che la medesima Legge Regionale, all’art. 44, comma 1, dispone che:
“Le vendite promozionali di tutti i prodotti che saranno posti in vendita durante il periodo dei saldi non possono essere effettuate nei 30 giorni precedenti dette vendite.”
Pertanto, dal 4 dicembre 2025 sono vietate le vendite promozionali.
Prescrizioni generali per lo svolgimento dei saldi
Alla luce anche del D. Lgs. n. 26 del 7 marzo 2023, che introduce obblighi specifici per evitare pratiche commerciali ingannevoli, si richiamano le principali regole da rispettare:
- Durante i saldi, le merci devono essere esposte con l’indicazione del prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti, oltre alla percentuale di sconto applicata.
- Le vendite devono essere rese note al pubblico con cartelli chiari e leggibili, riportanti le modalità dell’offerta.
- È consentita la vendita solo delle merci già presenti nel punto vendita (e nel deposito) all’avvio dei saldi, con divieto assoluto di rifornimento successivo con merce acquistata appositamente.
Sanzioni
La stessa L.R. 7/2020, all’art. 145, comma 6, prevede che le eventuali violazioni siano punite con sanzione amministrativa da € 500 a € 3.000, con pagamento in misura ridotta (p.m.r.) di € 1.000, pari al doppio del minimo e l’autorità amministrativa competente è il Comune



