AGGIUDICAZIONE COL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO – RIBASSO PARI ALLA SOGLIA DI ANOMALIA – ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA

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Il TAR Sicilia, Catania, con la sentenza n. 3010/2024 ha fornito chiarimenti interpretativi circa la corretta applicazione del metodo A dell’allegato II.2 del Codice per il calcolo della soglia di anomalia dell’offerta nelle gare aggiudicate col criterio del prezzo più basso.

Il TAR ha ritenuto “che, in applicazione corretta del suddetto Metodo A, l’offerta che presenti un ribasso percentuale “pari” alla soglia di anomalia debba essere automaticamente esclusa insieme alle offerte di ribassi superiori, come già previsto dalla disciplina previgente”.

I Giudici, con la suddetta sentenza , hanno  risolto i dubbi interpretativi del Codice dei contratti legata all’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 54 e dell’Allegato II.2.

Hanno evidenziato

“che dal combinato disposto delle sopra riportate parti del Metodo A di calcolo della soglia di anomalia, come disciplinato dal predetto allegato II.2 del d.lgs. 36 del 2023, si evinca un’aporia normativa cui è incorso il legislatore di settore, il quale:

– da un lato, stabilisce che “la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata”;

– dall’altro, conclude disponendo che “Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi”.

La differente espressione linguistica scelta nel punto 3) del Metodo A, ove si fa riferimento – per quanto concerne l’esclusione automatica delle offerte anomale – ai soli “sconti superiori alla soglia di anomalia” e non più, come invece avviene nel corpo della disposizione che lo precede, alle “offerte che presentano un ribasso pari o superiore…” a tale soglia, ingenera il dubbio interpretativo in ordine alla sua corretta applicazione da parte delle stazioni appaltanti.

È quindi certo, ad avviso di questo organo giudicante, che il legislatore codicistico sia incorso in una svista nella formulazione normativa adoperata nel suddetto allegato II.2, come anche confermato – a contrario – dall’analisi del Metodo B e del Metodo C di calcolo della soglia di anomalia, i quali presentano loro specifiche peculiarità tali da giustificare l’esclusione soltanto delle offerte superiori alla soglia di anomalia individuata.”

TAR SICILIA CATANIA SENTENZA 3010 DEL 2024

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