Serve a poco fare i furbi soffiando poco nell’etilometro (equivale a rifiuto di accertamento).

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Serve a poco fare i furbi soffiando poco nell’etilometro (equivale a rifiuto di accertamento).

Interessante quanto ci narra il tribunale ordinario di Genova (Sez II), con sentenza del 13-11-2019

Pare che in data 30.01.2018, gli agenti del Corpo di Polizia Municipale di Genova venivano inviati in Lungomare Canepa in seguito alla segnalazione di un sinistro stradale con il coinvolgimento di più veicoli. Dalla ricostruzione della dinamica del sinistro emergeva trattarsi di un tamponamento multiplo, causato dall’autovettura condotta da un certo signore. I conducenti delle autovetture coinvolte nel sinistro stradale venivano sottoposti ad accertamento qualitativo del tasso alcolemico con precursore per verificare l’abuso di alcol, con esito positivo per il tizio e con esito negativo per i restanti conducenti dei mezzi coinvolti. In particolare, risulta che il nostro tizio emanasse “un alito fortemente vinoso” e proferisse frasi prive di senso, venendo quindi sottoposto ad accertamento quantitativo del tasso alcolemico, previo avviso della facoltà di farsi assistere da un legale. Dalla relazione di servizio risulta che il tizio abbia contattato il proprio legale e che, una volta comunicatagli l’impossibilità di presenziare all’accertamento dell’alcoltest, abbia accettato di sottoporsi alle prove “durante l’esecuzione delle quali si dimostrava però particolarmente poco collaborativo, emettendo sempre in maniera palese un volume d’aria insufficiente per il corretto funzionamento dell’etilometro”. In particolare, venivano eseguiti sei tentativi ed a specifica richiesta di sottoporsi ad accertamento presso una struttura ospedaliera, il tizio opponeva rifiuto. Gli agenti della Polizia Municipale procedevano pertanto alla contestazione all’imputato della violazione di cui all’art. 186, 7 comma D.Lgs. n. 285 del 1992.

Il Tribunale ritiene che sia pienamente integrato in capo all’imputato il reato di cui all’art. 186, 7 comma D.Lgs. n. 285 del 1992, avendo l’imputato posto in atto una condotta chiaramente finalizzata ad eludere gli accertamenti volti alla determinazione del tasso alcolemico. Dagli atti e dalla documentazione acquisita risulta, infatti, che siano stati effettuati ben sei tentativi di prove etilometriche, durante l’esecuzione delle quali, dopo un formale consenso alla sottoposizione a tale accertamento, l’imputato manteneva un comportamento descritto come “poco collaborativo, emettendo sempre in maniera palese un volume d’aria insufficiente per il corretto funzionamento dell’etilometro”. Risulta, altresì, che l’imputato abbia espressamente rifiutato di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico presso una struttura ospedaliera.

Da tale condotta discendeva, pertanto, la redazione a carico del Tizio del verbale di contestazione della violazione di cui all’art. 186, 7 comma D.Lgs. n. 285 del 1992 e la redazione del verbale di identificazione e di elezione di domicilio, con trattenimento della patente di guida e richiesta d’intervento del carroattrezzi per il sequestro del veicolo. Sussiste altresì l’aggravante di cui all’art. 186, 2 comma bis D.Lgs. n. 285 del 1992 dal momento che dai rilevi effettuati dagli agenti del Comando di Polizia Municipale di Genova risulta accertata la responsabilità dell’imputato nella causazione del sinistro stradale. Il giudice ha anche rilevato che non vi sono ragioni per la concessione delle attenuanti generiche considerata la condotta tenuta in relazione all’accertamento del tasso alcolemico ed il comportamento non collaborativo, come descritto nel dettaglio nell’annotazione del Corpo di Polizia Municipale in atti. Valutati dunque gli elementi di cui all’art. 133 c.p. ed in particolare il dolo che ha mosso il soggetto, le modalità del sinistro stradale causato e la condotta realizzata si è stimata equa la pena di mesi otto di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda, aumentata ai sensi dell’art. 186, 2 comma bis ad un anno e quattro mesi di arresto ed Euro 4.000,00 di ammenda, con riduzione per il rito alla pena finale di mesi otto di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda.

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