L’autotutela procedimentalizzata di cui alla L.228/2012.

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L’autotutela procedimentalizzata di cui alla L.228/2012.

In linea di principio, l’esercizio dell’autotutela procedimentalizzata non definisce una materia amministrativa autonoma rispetto alla situazione giuridica di base, la cui consistenza – se di diritto soggettivo o di interesse legittimo – radica il discrimine della giurisdizione. Questo è il messaggio principale che ci arriva dal T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 06-12-2019, n. 13994.

Ne deriva che laddove si intenda contestare l’illegittimità del silenzio sull’istanza di autotutela (o del diniego espresso di quest’ultima), il relativo gravame andrà sottoposto alla cognizione del giudice fornito di giurisdizione sulla pretesa di base, ovvero sulla situazione giuridica legittimante; rammentato che, secondo pacifica giurisprudenza (vedasi Cassazione civile , sez. un. , 08/02/2008 , n. 3001) “la cartella esattoriale deve essere impugnata avanti al giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa è funzionale”, il medesimo principio dovrà essere osservato anche nel caso in cui si agisca per l’accertamento del silenzio sull’istanza di autotutela volta all’annullamento amministrativo della cartella esattoriale. Quindi, nel caso dell’autotutela su istanze di autotutela avente ad oggetto tributi, imposte e tasse, la cognizione sarà quella del giudice tributario ex art. 19, D.Lgs. n. 546 del 1992 (Cassazione civile sez. trib., 20/02/2019, n.4937; Cassazione civile , sez. trib., 24/08/2018 , n. 21146; Cass. civ. Sez. V Ord., 11/04/2018, n. 8947; Cass. civ. Sez. Unite Sent., 18/02/2014, n. 3774); analogamente, per le pretese di natura previdenziale o relative alle sanzioni per violazione del codice della strada, la cognizione segue la natura della situazione giuridica propria dell’azione proposta e quindi appartiene al giudice ordinario (Cassazione civile , sez. lav. , 19/07/2018 , n. 19270; Cassazione civile , sez. un. , 27/08/2019 , n. 21741, Cassazione civile , sez. un. , 12/06/2019 , n. 15746). Nel caso di specie, con il procedimento disciplinato dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 537 e ss. della L. n. 228 del 2012 è stato istituito un particolare meccanismo di verifica dell’esigibilità delle obbligazioni (previdenziali, ordinarie o tributarie) iscritte a ruolo ed affidate all’esattore per la riscossione coattiva (applicabile anche alle dichiarazioni anteriori all’entrata in vigore della L. n. 228 del 2012, vedasi comma 543), nel quale far valere eventuali cause estintive sopravvenute (come la prescrizione), oppure cause originarie di inesigibilità dell’obbligazione entro i limiti fissati al comma 538 della disposizione citata. Il procedimento è articolato in fasi rigorosamente scandite, all’esito delle quali l’eventuale inerzia è qualificata in termini di silenzio significativo (silenzio accoglimento, con conseguente annullamento dei carichi, vedasi comma 540, ai sensi del quale “In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi. L’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito”).

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