Non basta aver violato una norma del codice della strada per essere condannato per omicidio stradale.

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Con la Legge 41/2016 si è andata radicando l’opinione che, per essere condannati per “omicidio stradale” sia sufficiente aver violato una norma del codice della strada e, in connessione a ciò, si sia verificata la morte della persona.

Detto teorema, che di solito non fallisce, tollera delle significative eccezioni, specie quando la condotta sanzionabile a norma del codice della strada abbia contenuto omissivo.

E’ il caso di leggere, in proposito, qualche passaggio della sentenza Cass. pen. Sez. IV, Sent.,  22-04-2016, n. 16995 che, sebbene inerente a fatto maturato sotto la vigenza della precedente norma, è estremamente conferente in ordine a quanto qui stiamo trattando.

“All’imputato era stato contestato il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale per avere lasciato la sua autovettura in sosta sulla corsia di emergenza del G.R.A. di Roma per un numero di ore maggiore di quello consentito senza avere collocato l’apposito segnale mobile… In particolare, il Tribunale aveva sottolineato la negligenza dell’imputato, che aveva impegnato il G.R.A. con autovettura non adeguatamente provvista di carburante, essendo in conseguenza di ciò costretto ad arrestare il veicolo in corsia di emergenza per un periodo di tempo pari al triplo rispetto a quello massimo consentito dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 176, comma 6… In linea di principio, deve essere chiarito che nell’ambito della circolazione stradale la linea di demarcazione tra rischio consentito e rischio illecito è, nella maggior parte dei casi, anche se non esaustivamente, individuata dal legislatore, che pone le regole cautelari dettate dal codice stradale. L’articolata disciplina prevista in tale testo normativo consente al giudice di individuare quali siano i comportamenti che l’utente della strada è tenuto ad osservare onde evitare determinati rischi, ben individuati. Ma solo nel caso in cui dalla violazione di una regola cautelare sia derivata la concretizzazione del rischio che la norma tendeva ad evitare si istituisce il nesso di causalità tra la condotta umana e l’evento”.

Da qui la massima: “La condotta di colui che lasci in sosta in corsia di emergenza di un’automobile priva di carburante non è causa dell’evento mortale occorso a un motociclista che si sia scontrato con il veicolo fermo, ma mera occasione dell’evento, in quanto il rischio che la condotta doverosa omessa tendeva ad evitare appartiene ad un’area diversa da quella in cui si è concretizzato l’evento”.

eccetto-fedeli

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