Se la rilevazione proviene da strumento non omologato, la contestazione immotivatamente differita delle violazioni agli articoli 80 e 193 CdS non è lecita!

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Mi ci avevano anche fatto perdere due ottave del mio timbro vocale (di suo non particolarmente gradevole) a furia di urlare che “con gli strumenti non omologati ad operare in modalità completamente automatica”, l’obbligo della contestazione immediata della violazione persiste, a prescindere dalla fandonie che qualche “abile mercante” va a raccontare in giro per i “Comandi di Polizia Municipale”.

Come al solito -additato come rompiscatole di turno, dai sostenitori della filosofia: “chi se ne frega, tanto comunque quasi tutti pagano e zitti”- i principi di diritto che regolano il rapporto tra obbligo di contestazione immediata della violazione e possibilità legalmente precostituita di evitarla, sono stati frequentemente ignorati, così come sono state minimizzate le precedenti opinioni di prassi che, invitavano alla cautela.

Oggi, grazie alla preziosissima segnalazione della Collega Monica Porta (che ringrazio), ho avuto l’occasione di leggere la Circolare prot.300/A/1223/19/105/2 del 08/02/2019, con cui il Ministero dell’interno ha chiarito (non solo a beneficio del comune che ha posto il quesito) come “la contestazione differita delle violazioni previste dagli articoli 80 e 193 del CdS, accertate con il dispositivo… , non è mai possibile perché tale apparecchio non risulta aver ottenuto l’omologazione o l’approvazione specifica per il rilevamento delle violazioni sopra richiamate da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

Non ci si dilunga sul tema, rinviando alla lettura della circolare, sol perché non si vuole infierire sullo strumento tecnologico; Si vuole infierire, invece, sulle persone che abusano dello strumento in parola, aggirando le regole del sistema, sotto il manto ipocrita della ricerca della sicurezza stradale, al fine di incrementare l’incasso dei proventi delle sanzioni stradali.

Rimarco che “servi legum sumus ut liberi esse possimus”; vale a dire: le forze dell’ordine che ambiscono a far rispettare la legge, devono esse per prima rispettare le regole procedurali di accertamento delle violazioni. La tenuta del sistema giuridico è affidata a questo patto sociale; di questo patto fa parte anche questa piccolissima vicenda, “si parva licet magnis componere”.

Leggete la circolare, che fa bene al cuore!

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2 Commenti

  1. sembra però di capire che se la contestazione non può essere immediata, lo è poco dopo..basta una buona giustificazione per motivare l’omessa contestazione immediata – e se ne trovano – un’accertamento alla banca dati del ministero et voilà il verbale è fatto! per coerenza troverei più giusto che se targa system e similari non sono omologati, la rilevazione della mancata revisione o copertura siano nulle e non utilizzabili . grazie

  2. E’ una tristissima realtà, a mio modo di vedere. Sono fermamente convinto (forse questa è una visione romantica delle istituzioni) che la “fede pubblica” debba riposare su un approccio eticamente corretto dei pubblici ufficiali. In buona sostanza, il sistema sta in piedi se ciascuno rispetta -con disciplina ed onore- i doveri del proprio “stato”, non apponendo fasulle motivazioni di impossibilità di dare luogo alla contestazione immediata, bensì scrivendo sempre il vero. Quindi, è eticamente inaccettabile l’impiego di strumenti non omologati da parte di uffici che -nemmeno in ipotesi teorica- abbiano predisposto un servizio idoneo a contestare qualche violazione. Quale che sia la marca dello strumento utilizzato, il pur discutibile articolo 201 del Codice della Strada, pretendo l’omologazione per esentare del tutto gli operatori dai doveri di contestazione. Io critico tutti quelli che pensano di stiracchiare l’interpretazione della predetta norma per proprio uso e consumo, così trasformando uno strumento di efficientamento in un metodo di frode.

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