Porto abusivo di coltello: le caratteristiche dell’arma

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Interessante intervento della Corte di Cassazione Penale in materia di porto abusivo di armi, con particolare riferimento ad un coltello.

Il caso riguarda la condanna per il reato di porto abusivo di coltello di cui all’articolo 699, codice penale, a seguito di un controllo di polizia giudiziaria su di un’autovettura che conduceva a scoprire che l’imputato minorenne portava nel proprio zaino un coltello a scatto lungo cm 16, di cui cm 7 di lama; la consapevolezza del disvalore dell’atto rientrava fra le nozioni di comune esperienza della generalità degli individui della sua età; di qui la condannaAc

Articolo 699 

codice penale

Porto abusivo di armi

Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un’arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi.

Soggiace all’arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un’arma per cui non è ammessa licenza.Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti, è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate

Si precisava che il coltello a scatto è un’arma bianca, per il cui porto non si può ottenere licenza, e quindi la fattispecie andava inquadrata nella configurazione autonoma di cui all’articolo 699, comma 2, codice penale.

La Corte di Cassazione, con sentenza 5 febbraio 2019, n. 8032, ai fini della qualificazione del “coltello” quale arma propria o arma impropria, ha ritenuto di doversi fare riferimento, rispettivamente, alla presenza o all’assenza della punta acuta e della lama a due tagli, tipica delle armi bianche corte, rimanendo irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento.

Il Collegio fa riferimento all’esistenza di un orientamento giurisprudenziale diverso, secondo il quale il porto di un coltello a scatto integra in ogni caso la fattispecie autonoma di reato di cui all’articolo 699, comma 2, codice penale, sul presupposto che si tratti di arma “bianca” propria, di cui è vietato il porto in modo assoluto, non essendo ammessa licenza da parte delle leggi di pubblica sicurezza.

Si tratta di un orientamento basato sulla considerazione secondo la quale detto oggetto è munito di una lama azionata meccanicamente, mediante congegno a molla, che gli fa assumere le caratteristiche di pugnale o di stiletto e non di semplice coltello, che è quello la cui lama ripiegata nel manico è estraibile soltanto con manovra manuale e non è munito di meccanismo che, una volta che la lama sia estratta, la fissi rigidamente al manico.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’orientamento differente, e già sopra anticipato, sia maggiormente rispettoso del principio di tipicità per via di uno specifico aggancio normativo, rappresentato dall’articolo 45, R.D. n. 635 del 1940, (“Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza”), il quale recita nel modo seguente:

 «Per gli effetti dell’art. 30 della Legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili. Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno una specifica e diversa destinazione,

Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione risulta ben netto l’orientamento secondo il quale il comune coltello a serramanico (cioè l’utensile dotato di lama pieghevole nella cavità della impugnatura la quale, così, funge anche da guaina) costituisce strumento da punta e/o da taglio, ovverosia arma impropria, il cui porto ingiustificato, fuori della abitazione o delle relative appartenenze, è sanzionato ai termini dell’articolo 4, legge 18 aprile 1975, n. 110; mentre è arma propria (bianca), sicchè il porto abusivo è punito ai sensi dell’articolo 699, codice penale, quella particolare specie di coltello a serramanico, detto coltello a molla, o molletta, ovvero, anche, coltello a scatto o coltello a scrocco, dotato di congegni che consentono la fuoriuscita della lama dal manico (senza la manovra della estrazione manuale) e il successivo bloccaggio della lama stessa in assetto col manico.

È dato, peraltro, censire l’ulteriore indirizzo secondo il quale costituisce arma propria anche il coltello a serramanico, privo di congegno di scatto, che, tuttavia, assicura il blocco della lama – una volta snudata e in linea con la impugnatura – sicchè la successiva chiusura necessita di un meccanismo di disincaglio.

In tutte le sue decisioni, la Corte di Cassazione non ha mai mancato di correlare la qualificazione del coltello come arma propria alla attitudine del corpo del reato ad “assumere le caratteristiche di un pugnale o di uno stiletto”.

Sicchè, in definitiva, quali che siano le particolari caratteristiche di costruzione del “coltello”, alla stregua della varia tipologia, il discrimine tra l’arma impropria (cioè lo strumento da punta e/o da taglio atto ad offendere) e l’arma propria è costituito dalla presenza delle caratteristiche tipiche delle armi bianche corte, quali, appunto, i pugnali o gli stiletti, e, cioè, la punta acuta e la lama a due tagli

In altri termini, il coltello a serramanico o il coltello a scatto non costituiscono necessariamente un’arma (bianca) propria per cui non è ammessa licenza, il cui porto fuori dall’abitazione integra il reato di cui all’articolo  699, comma 2, codice penale (e non già comma 1): perchè il fatto sia idoneo a realizzare il più grave reato punito, a titolo di fattispecie autonoma, dal secondo comma della norma incriminatrice, occorre che il coltello oggetto di porto abusivo – più che essere dotato di un congegno a scatto che consenta la fuoriuscita della lama dal manico senza la necessità di una manovra di estrazione manuale, e il successivo bloccaggio della lama stessa in assetto col manico – possieda le caratteristiche tipiche di un pugnale o di uno stiletto, rappresentate dalla presenza di una punta acuta e di una lama a due tagli.

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