Sanzioni in agricoltura, “ errato governo della prova da parte degli accertatori”, mazzata sulle spese di giudizio: “Amministrazione becca e bastonata”. Pino Napolitano

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Con sentenza numero 772 del 12 Maggio 2009, il Tribunale di Matera confermava (respingendo il ricorso) l’ordinanza ingiunzione emessa dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.

in sede di appello, il ricorrente originario, censurava “il governo della prova operato dal primo giudice nel momento in cui ha riconosciuto fede pubblica non a quanto riportato nel verbale dal pubblico ufficiale come caduto sotto la sua diretta percezione, ma a valutazioni dallo stesso espresse, che ovviamente di tale fede sono prive (Sez. 1, Sentenza n. 14794 del 15/11/2000)”Invero, si legge nell’accertamento compiuto dal Corpo Forestale dello Stato “La superficie di ha.5.76.95 ( la p.lla 7 F.52) dichiarata ritirata dalla produzione è costituita da un’area attigua alla pineta litoranea, appare lavorata di recente con chiari segni di locali dissodamenti, ed ascrivibile ad una superficie incolta da tempo usata come pascolo. Tanto è stato confermato anche da informazioni assunte ” ed ancora sempre in merito alla P.lla 7 del F. 52 “.. risulta lavorata di recente. Si notano in superficie porzioni di fusti, rami e radici di arbusti, di grosse proporzioni di ci si prelevano campioni alla presenza … “. Queste affermazioni, secondo i giudici di appello hanno evidente contenuto valutativo specie nella parte in cui si rileva “il ritenuto contrasto tra la recente lavorazione e la presenza di fusti, rami e radici di arbusti di risalente vegetazione”.

la corte di appello si domanda, in particolare, quanto sia stata condotta con precisione l’attività di accertamento e -premesso un richiamo al costante orientamento del S.C. sulla mera attendibilità del contenuto dei verbali quanto ai fatti non caduti sotto la diretta percezione dei funzionari, e rilevato, quanto all’assolvimento dell’onere della prova gravante sulla P.A.- che:

 

a) il reperto fotografico non è dirimente, stante il formato e la inquadratura; b) il sopralluogo è avvenuto nel marzo 1996 due anni dopo la scadenza del periodo di ritiro dalla produzione: 1989-1994; c) l’epoca di risalente seminazione, ante 1989, non è stata smentita neppure da elementi induttivi in possesso dell’Amministrazione e che al contrario la prova documentale (contratto di comodato, fattura di acquisto di semi e c.t.p.) ed orale (testi escussi) offerta dall’opponete depone nel segno di una plausibile avvenuta destinazione degli ettari alla seminagione e quindi del ritiro dalla produzione ed infine nel ripristino produttivo,d) il contenuto del verbale ispettivo non risulta confermato da ulteriori elementi, poiché i verbalizzanti non danno conto delle ” informazioni assunte “.

Risultato del Giudizio (sentenza App. Potenza, Sent., 11-12-2014): annullamento dell’ingiunzione e condanna alle spese dell’amministrazione resistente per circa 10.000 Euro.

Magari sarebbe finita lo stesso in questo modo, ma se si fosse compiuto meglio l’accertamento, si fossero verbalizzate le sommarie informazioni e si fosse fatta più attenta documentazione dei fatti, evitando di approfondire valutazioni, forse sarebbe finita diversamente.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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