“Antenne alte” in materia di termini per accertare sanzioni amministrative. Pino Napolitano

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il Tribunale di Padova (Sez.II), con sentenza del 14 gennaio 2015, si è pronunciato sull’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.L. n. 5 del 2001 (convertito con L. n. 66 del 2001) il cui articolo 2 comma 2 prevede che: “Le azioni di risanamento previste dall’articolo 5 del decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381, sono disposte dalle regioni e dalle province autonome a carico dei titolari degli impianti. I soggetti che non ottemperano all’ordine di riduzione a conformità, nei termini e con le modalità ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria, con esclusione del pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689, da L. 50 milioni a L. 300 milioni, irrogata dalle regioni e dalle province autonome”.

L’ordinanza ingiunzione comunale (la L.R. Veneta attribuisce in tale materia la competenza al Comune) è stata notificata nel maggio 2013, mentre il primo atto di accertamento (Rilievo ARPAV) è stato compiuto nel periodo giugno-luglio 2007.

I Ricorrenti lamentano, tra l’altro: a) la prescrizione del diritto di irrogare la sanzione; b) il superamento del termine di 90 giorni tra il primo atto di accertamento e la contestazione della violazione.

Il giudice respinge il ricorso e, in disparte i motivi qui non esaminati, chiarisce che: a) quanto alla eccezione di prescrizione, la violazione è stata notificata al trasgressore dall’ARPAV il 3 giugno 2008 e questo atto di contestazione vale ad interrompere la prescrizione; b) quanto all’eccepita violazione del termine per completare l’attività di accertamento della violazione, tra il suo inizio e la definizione del verbale di contestazione, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo specificato che qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell’infrazione, il termine di novanta giorni predetto decorre dal compimento dell’attività di verifica di tutti gli elementi dell’illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all’amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari (cfr. ex multis, da ultimo Cass. n. 7681 del 02/04/2014).

Una nuova conferma, quindi, del fatto che, in presenza di accertamenti complessi, l’organo accertatore ha un cospicuo tempo per mettere insieme gli elementi essenziali della violazione…. a patto e condizione che il tempo sia impiegato in maniera seria e non sciupato…. posto che il giudice vigila sul merito del suo utilizzo.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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