Il decreto del Ministero dell’Interno del 12 giugno 2026, pubblicato nella G.U. n. 182 del 7 agosto 2026, ha aggiornato la disciplina dei rimborsi delle spese sostenute dagli amministratori locali per le missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del Comune in cui ha sede l’ente. Il provvedimento sostituisce il precedente decreto del 4 agosto 2011.
In particolare, il nuovo decreto individua i limiti, le modalità di documentazione e di rendicontazione nonché i criteri per la liquidazione di tali spese, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e contenimento della spesa pubblica.
La principale novità riguarda l’aggiornamento dei limiti di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, che vengono ora ricondotti ai parametri previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell’Area Funzioni locali.
Il 4 settembre 2026 l’ANCI ha pubblicato una nota di approfondimento sul precitato Decreto.
Nella nota l’ANCI evidenzia che il decreto ministeriale consta di 5 articoli.
L’articolo 1 definisce l’ambito soggettivo e oggettivo delle sue norme, stabilendo che si riferisce al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l’ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche.
L’articolo 2 introduce delle novità per la disciplina del rimborso delle spese di soggiorno. Per il rimborso delle spese di viaggio, infatti, il nuovo decreto non modifica la precedente disciplina che faceva riferimento ai limiti di spesa per le trasferte indicati dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell’area funzioni locali. Per quanto riguarda, invece, il rimborso delle spese di soggiorno, il nuovo decreto non indica più gli importi specifici per il loro rimborso ma adotta, anche per tale tipologia di spesa, i limiti indicati dal CCNL del personale dirigente dell’area funzioni locali. Pertanto, è riconosciuto il rimborso del pernottamento in albergo di categoria quattro stelle, in sostituzione della pregressa disciplina che prevedeva rimborsi di diversi importi fissi non solo per il pernottamento ma anche per la diaria. Il medesimo articolo, poi, disciplina le modalità di documentazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese oggetto di rimborso eliminando, dunque, il riferimento alle indennità di missione e ai tetti predeterminati quattordici anni fa senza alcun parametro oggettivo quale è quello del contratto collettivo dei dirigenti del comparto delle funzioni locali. La nuova norma, dunque, elimina la sperequazione fra trattamenti di missione di amministratori locali e dirigenti del comparto delle funzioni locali.
L’articolo 3, in linea con quanto già disciplinato nel decreto del 4 agosto 2011, consente agli enti locali di applicare misure riduttive dei rimborsi nell’esercizio della propria autonomia finanziaria, prevedendo un taglio obbligatorio non inferiore al 5% per gli enti in stato di dissesto, gli enti strutturalmente deficitari e gli enti ricorsi alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
L’articolo 4 prevede l’abrogazione espressa del decreto del 4 agosto 2011.
L’articolo 5, infine, contiene la consueta clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall’attuazione delle norme in commento non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni vi provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente nei propri bilanci per tali finalità.
DM-interno-12.06.26-rimborso-spese-viaggio-amministratori
nota-decreto-12-giugno_rimborso-spese-di-viaggio-e-soggiorno



