L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Pertanto, il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.
Forse, con l’affermazione di questo principio, si mette la parola “fine” (Cass. Civ. Sez. Unite, Sent., 22-09-2017, n. 22080) al contrasto giurisprudenziale sorto per effetto della pronuncia della VI Sezione (Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 30-09-2015, n. 19579) che aveva statuito che l’opposizione a cartella esattoriale diretta a far valere la tardività della notifica del verbale di contestazione di sanzione amministrativa non avesse funzione recuperatoria del mezzo di tutela ma di opposizione all’esecuzione volta a contrastare la legittimità dell’iscrizione a ruolo, sicché il giudice territorialmente competente andava individuato ai sensi degli artt. 27 e 480 c.p.c.
Con l’affermazione delle Sezioni Unite, quindi l’opposizione all’esecuzione degli atti della riscossione, quando si faccia valere un difetto di notifica dell’atto sanzionatorio che è alla base del credito –nel solco della prevalente pregressa dottrina- deve essere proposta nel rispetto dello speciale rito di cui all’art. 7 del D.Lgs n°150/2011. Ne consegue che, per l’opposizione: la competenza è del giudice del luogo della violazione; il rito da osservare per l’introduzione e lo svolgimento del giudizio; il termine per proporre l’opposizione stessa; l’instaurazione del contraddittorio (individuandosi il legittimo contraddittore nell’autorità titolare della pretesa contestata nel suo fondamento); l’oggetto del giudizio (consistente nell’accertamento della responsabilità dell’opponente e, quindi, della fondatezza della pretesa stessa); sono integralmente quelli di cui al menzionato articolo 7, se ci si ritrovi in materia di sanzioni stradali (articolo 6 del D.Lgs n°150/2011, se la questione attenga a sanzioni regolate integralmente dalla L.689/1981).
Qualora, invece, la procedura di contestazione e di irrogazione della sanzione amministrativa realizzatasi a monte si sia svolta regolarmente, la successiva notificazione della cartella esattoriale può dare adito, dinanzi al giudice ordinario, all’opposizione all’esecuzione a norma dell’art. 615 c.p.c., in relazione ai fatti estintivi asseritamente sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, e all’opposizione agli atti esecutivi a norma dell’art. 617 c.p.c, in caso di deduzione di vizi di regolarità formale della cartella esattoriale, con la conseguenza che si devono utilizzare le forme proprie attinenti a tali rimedi oppositivi ed osservare i termini ed i criteri di competenza che li disciplinano rispettivamente.