Con orientamento n°72/2014, l’ANAC ha sancito che “nei confronti di un dirigente che sia stato condannato con sentenza di primo grado, per il reato di peculato, deve trovare applicazione, in primo luogo, la sospensione obbligatoria dello stesso, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della legge n. 97/2001, pertanto, allo stesso non può essere conferito un incarico diverso da quello che comporta l’esercizio delle competenze di amministrazione e di gestione”.
si riportano, per completezza, i relativi riferimenti normativi:
art. 4 comma 1: “Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorche’ sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall’articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio”.
Art. 3 comma 1: “Salva l’applicazione della sospensione dal servizio in conformita’ a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica e’ disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter ((, 319-quater)) e 320 del codice penale e dall’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l’amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L’amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, puo’ procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello gia’ svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunita’ circa la permanenza del dipendente nell’ufficio in considerazione del discredito che l’amministrazione stessa puo’ ricevere da tale permanenza.”
Pino Napolitano

P.A.sSiamo



