Fino a che punto si spinge il diritto del privato a conoscere gli atti in possesso alla Pubblica Amministrazione ?
E’ ammissibile anche la richiesta finalizzata a conoscere le generalità del soggetto che ha presentato un esposto ?
In realtà il diritto di accesso è ormai pacificamente riconosciuto come diritto soggettivo ad un’informazione qualificata, a fronte del quale l’amministrazione pone in essere un’attività materiale vincolata e, quindi, il diritto alla trasparenza dell’azione amministrativa costituisce una situazione giuridica attiva meritevole di autonoma protezione, da garantire qualora sia funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale.
Al riguardo si segnala la decisione Tar Lombardia, Brescia, 20/11/2014, n. 1251 che ribadisce che l’esposto, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza dell’amministrazione, costituisce un documento che assume rilievo procedimentale come presupposto di un’attività ispettiva o di un intervento in autotutela, e di conseguenza il denunciante perde il controllo sulla propria segnalazione la quale diventa un elemento nella disponibilità dell’amministrazione.
Tra l’altro esistono opposte esigenze tra il denunciante, in quanto tale posizione legittima l’accesso agli atti della procedura che ha preso origine dall’esposto, mentre dall’altro, la qualità di autore di un esposto che abbia dato luogo a un procedimento lato sensu sanzionatorio è circostanza idonea a radicare la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante di accesso agli atti della pubblica amministrazione.