La sentenza che mi accingo a recensire mi preoccupa. Invero –sulla base di quello che si legge, non avendo altre cognizione dei fatti di causa- mi sembra che le persone fisiche (che, per inciso, non si conoscono) attinte dal provvedimento siano finite in un ingranaggio perverso dell’azione giudiziaria e che, ancora a lungo dovranno patirne.
La storia che si legge dalle parole della Cass. pen. Sez. II, Sent., 02-05-2016, n. 18127, mi fa immediatamente pensare “chi sa la macchina di chi (potentissimi personaggi?) avranno mai rimosso”; pensiero che “nello stile bar sport” fa chi non conosce dettagli e legge solo ciò che dalla sentenza si evince.
Orbene, alcuni prevenuti, nei cui confronti aveva proceduto la Procura della Repubblica di Frosinone, si vedono prosciogliere dal locale GUP in relazione ai reati di esercizio abusivo delle proprie ragioni (“nel far rimuovere i veicoli in osta all’interno dell’Ospedale … e nel chiedere la corresponsione delle spese di rimozione e custodia, pur in assenza della contestazione di una violazione amministrativa da parte di un agente di polizia”) e di estersione (“nell’apposizione delle ganasce e nel pretendere il pagamento di identica somma per la liberazione dei veicoli”). Contro questo proscioglimento ha agito il Procuratore della Repubblica di Frosinone, ricorrendo in cassazione (con lui ricorrendo anche le parti civili). Ricorso a cui sorride il relatore designato (per inciso si tratta dell’attuale presidente della ANM) con l’esito della sentenza qui in commento.
“Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla esclusione degli elementi oggettivo e soggettivo dei reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p.. Quanto alla rimozione dei veicoli ben possono ritenersi sussistere ragioni di urgenza, ai sensi dell’art. 2044 c.c., che giustificavano la rimozione dei veicoli, mentre integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la minaccia di non restituire il veicolo in mancanza del pagamento delle spese, pur essendo assente un diritto di ritenzione. In ordine a tale aspetto la motivazione è carente. L’elemento soggettivo è il dolo generico. Quanto ai reati di estorsione consumata e tentata non vi è motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto in relazione all’apposizione delle ganasce senza rimozione, …. La non debenza della somma integra l’ingiustizia del profitto ai fini dell’elemento soggettivo del reato”.
In relazione a tale ricorso la sezione: “Quanto alla effettiva rimozione dei veicoli nella imputazione il P.M. ha contestato il reato di cui all’art. 393 c.p. sull’assunto che la rimozione a cura dell’ente proprietario poteva essere giustificata ai sensi dell’art. 2044 c.c. per legittima difesa della proprietà, attesa la proporzionalità fra la violazione della proprietà stessa e la rimozione del veicolo. Tuttavia la facoltà di rimuovere o far rimuovere i veicoli non implica anche il diritto di ritenzione fino al pagamento delle relative spese. Correttamente quindi il P.M. ricorrente ha contestato il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nella pretesa di pagamento per restituire il veicolo rimosso. … Diversa è invece la situazione relativa all’apposizione della ganasce per bloccare i veicoli. Da un lato infatti in tale condotta difetta l’ipotesi di legittima difesa di cui all’art. 2044 c.c. e dall’altro è ingiustificata la pretesa del pagamento di una somma per la liberazione del veicolo dalle ganasce che può risolversi in un profitto ingiusto… La sentenza impugnata non ha applicato i principi di diritto sopra indicati e non ha motivato su situazioni di fatto che rendessero gli stessi non applicabili al caso concreto, sicchè deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Frosinone. Rimane salva ogni valutazione del giudice di merito sulla sussistenza in concreto dell’elemento soggettivo dei reati, anche in relazione all’eventuale errore su norme extrapenali poste a base della valutazione di questa Corte, nonchè sugli atti amministrativi (ed alla presunzione di legittimità degli stessi), nonchè all’attribuzione delle condotte rilevanti ai fini della perpetrazione dei reati ai singoli imputati… Infatti l’enunciazione dei principi di diritto da parte di questa Corte circa la necessità dell’accertamento di violazioni amministrative da parte di organi di polizia non implica affatto un giudizio su tali diversi elementi che dovranno essere valutati dal giudice di rinvio”.
Si noterà che,piuttosto che commentare, ho trascritto ampi passi della sentenza “Cass. pen. Sez. II, Sent., 02-05-2016, n. 18127”; questa scelta corrisponde alla valutazione di chi scrive che ritiene che sia un ozioso esercizio del diritto (peraltro penale) quello che attiene ad una questione regolata (forse male, non si discute) da appalti e regolamenti interni di una USL che, forse eccessivamente, ha inteso tutelare l’ordine interno dei suoi spazi destinati alla circolazione ed alla sosta. Insomma, se in forza di una disciplina civilistica, mi dicessero di rimuovere un veicolo e di trovare un modo per farmi pagare il lavoro, forse anche io agirei sulla presunzione della legittimità di questi atti…. Fatto che (con una certa evidenza) rende l’azione priva di dolo e, per l’effetto, di buon senso la valutazione del GUP, testè annullata. Ad un nuovo giudice la rivalutazione del caso.