Revoca della patente ex art.120 e inibizione al nuovo conseguimento

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“Fermo restando che il sottoposto alla misura di prevenzione non può avere la patente di guida (in base al comma 1 dell’art. 120 D.Lgs. n. 285/1992, Codice della strada) o non può più averla (in base al comma 2), con l’espressione di cui al comma 3 il Legislatore ha inteso significare che egli può riottenerla solo dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla cessazione del relativo status”.

Con queste parole, Cons. Stato Sez. III, 03/05/2016, n. 1712, si pronuncia sulla inibizione al nuovo conseguimento della patente di guida oggetto revoca per carenza di requisiti morali, a norma dell’ art. 120 CdS.

questo il contenuto saliente della sentenza in parola:

“La Sezione deve dunque pronunciarsi sulla questione se l’art. 120, comma 3, del codice della strada (per il quale “la persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”) si applichi quando nei confronti del titolare della precedente patente sia stata dapprima disposta una misura di prevenzione e poi questa sia stata revocata. Ad avviso della Sezione, come hanno correttamente sul punto dedotto le Amministrazioni nell’atto d’appello, per il computo del termine di tre anni – per il quale vi è il divieto di rilascio di una nuova patente di guida – rileva la data di cessazione degli effetti della misura di prevenzione. L’art. 120 del codice della strada, infatti, disciplina i “requisiti morali per ottenere il rilascio del permesso di guida”.Il comma 1 dispone che i sottoposti alle misure di prevenzione non possano conseguire la patente di guida, tranne i casi ivi previsti, che qui non rilevano. Il comma 2 impone di revocare la patente, quando sopraggiungano “le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1”. Il comma 3 dispone che “la persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”. Fermo restando che il sottoposto alla misura di prevenzione non può avere la patente di guida (in base al comma 1) o non può più averla (in base al comma 2), con l’espressione di cui al comma 3 il legislatore ha inteso significare che egli può riottenerla solo dopo che siano “trascorsi almeno tre anni” dalla cessazione del relativo status. Una tale interpretazione si basa sul testo del comma 1 (per il quale per tutta la durata della misura il sottoposto alla misura di prevenzione non può avere la patente di guida) e del comma 3 (che altrimenti rimarrebbe privo di significato nel caso di emanazione di una misura di prevenzione avente durata nel tempo) e anche sulla ratio complessiva dell’art. 120, che è quella di considerare il destinatario di una tale misura – con una presunzione non superabile da una diversa valutazione dell’Amministrazione – privo dei “requisiti morali per ottenere il permesso di guida”.

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