Rimborsabilità della quota di iscrizione all’albo degli avvocati pubblici.
La Suprema Corte ha recentemente affermato che la quota annuale di iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo del datore di lavoro è da questi rimborsabile, non essendo compresa né nella disciplina dell’indennità di toga (art. 14, comma 17, D.P.R. n. 43 del 1990) avente funzione retributiva e un regime tributario incompatibile con il rimborso spese, né attenendo a spese nell’interesse della persona, quali quelle sostenute per gli studi universitari e per l’acquisizione dell’abilitazione alla professione forense (Cass. civ. Sez. lavoro, 31/10/2018, n. 27959).
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