Per il reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza, sono utilizzabili i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i criteri e gli ordinari protocolli sanitari di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, trattandosi, in tal caso, di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, con conseguente irrilevanza, a questi fini, della mancanza di consenso.
E’, però, diritto del soggetto opporre il rifiuto al prelievo ematico solo se questo è finalizzato unicamente all’accertamento di eventuale presenza di sostanze alcoliche nel sangue, trattandosi di un esame invasivo, con violazione dei diritti della persona
I risultati del prelievo ematico, effettuato a seguito di incidente stradale durante il successivo ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica su richiesta della polizia giudiziaria, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, mentre resta irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso, a meno che il paziente non abbia rifiutato di essere sottoposto a qualsiasi trattamento sanitario.
Se il reo si trova in stato confusionale, questo, per avere rilevanza, e impedire la commissione del reato di rifiuto, di cui al comma 7, dell’articolo 186, deve essere tale da impedire la manifestazione della volontà oppositiva al prelievo, dovendosi anche tener conto del tempo trascorso tra l’incidente, nell’immediatezza del quale su riscontra lo stato confusionale, ed il ricovero presso la struttura sanitaria.
Se il reo non conosce la lingua italiana, in quanto straniero, è necessario notificargli gli atti nella lingua da lui conosciuta, ma è primariamente necessario che si dia la prova che egli non abbia una conoscenza delle espressioni più comuni della lingua italiana che gli consenta di opporsi al prelievo (Corte di Cassazione Penale, 9.2.2015, n. 5860).
In mancanza di tale elemento, non può essere provata l’impossibilità del soggetto di manifestare il suo dissenso al prelievo.
Ne deriva quindi la piena utilizzabilità dell’esito del prelievo ematico in quanto eseguito nel rispetto delle condizioni di legge.
di Marco Massavelli