Rifiuti gli accertamenti sullo stato di ebbrezza? Quali sanzioni ti applico?

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L’articolo 186, codice della strada, al comma 7, sanziona il rifiuto a sottoporsi agli accertamenti per la verifica della sussistenza dello stato di ebbrezza alcolica, con le pene previste dal comma 2, lettera c), della medesima disposizione.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, recentemente, sono state investite della questione “Se, nel caso di rifiuto a sottoporsi all’esame alcolemico previsto dall’art. 186, comma 7, del codice della strada, il rinvio operato dalla norma all’art. 186, comma 2, lettera c), è limitato al trattamento sanzionatorio ivi previsto per la più grave delle fattispecie di guida in stato di ebbrezza o sia esteso anche alla previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato”.
Su tale specifico tema, infatti, si era registrato un contrasto giurisprudenziale.

Su tale problematica, infatti, vi erano due orientamenti opposti: il primo secondo cui il rinvio operato dall’art. 186, comma 7, cod. strada, all’art. 186, comma 2, lett. c), era limitato al trattamento sanzionatorio ivi previsto per la più grave delle fattispecie di guida in stato di ebbrezza, mentre, in relazione alle sanzioni amministrative accessorie, il legislatore, nel corpo dei citato articolo 186, comma 7, aveva espressamente disciplinato la sospensione della patente di guida, con autonoma cornice edittale (tra un minimo di sei mesi ed un massimo di due anni);
a tale orientamento se ne era opposto uno di segno diametralmente contrario, in forza del quale il rinvio al trattamento sanzionatorio dell’art. 186, comma 2, lett. c), contenuto nell’art. 186, comma 7, legittimava la conclusione dell’applicabilità del raddoppio della durata della pena accessoria della sospensione della patente di guida, nel caso in cui il veicolo appartenesse a persona estranea al reato e non potesse, quindi, procedersi alla confisca, qualificandosi tale rinvio come “formale” (o “dinamico”), con la conseguenza di dover individuare la disciplina applicabile per relationem, avendo cioè riguardo a quella attualmente vigente contenuta nell’art. 186, comma 2, lett. c), che comprende l’espressa previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

Le Sezioni Unite, riprese dalla Corte di Cassazione Penale, sez. IV, sentenza n. 11402, del 17 marzo 2016, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sopra adottando la soluzione negativa.

Il Supremo Collegio, muovendo da una lettura delle modifiche apportate all’originaria formulazione dell’art. 186, comma 7, cod. strada e del comma 2, lett. c), alla quale lo stesso rinvia, ha ritenuto non convincente la soluzione adottata dal secondo orientamento richiamato, poiché proprio il dato letterale dell’art. 186, comma 7, come introdotto dal decreto legge 92/2008 – convertito dalla legge 125/2008 – nella parte in cui tiene distinti i rinvii, inseriti nel primo e nel secondo periodo del comma 7 dell’art. 186, cod. strada, rispettivamente alle «pene di cui al comma 2, lettera c)» ed alle «modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c)» del medesimo art. 186 – non consente di ritenere che il regime sanzionatorio concernente la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida possa mutuarsi dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, essendo prevista un’autonoma disciplina che rinvia a quest’ultima norma con esclusivo riferimento “alle modalità e procedure” previste a proposito della confisca.

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