QUESITO
Nel nostro Comune, ex LSU sono stati stabilizzati nella cat. B con la qualifica di Esecutori di Vigilanza (unica in Italia). Per poterli utilizzare nel rispetto delle norme, oggi, cosa si deve fare? Bisogna cambiargli il profilo professionale? Bisogna fargli il Decreto Sindacale di Ausiliari di Polizia Stradale? Loro sostengono che, nelle condizioni in cui si trovano, non possono espletare servizi, né elevare contravvenzioni.
RISPOSTA
In disparte l’anomalia della qualifica di inquadramento, ritengo che, alla luce di quel che si legge nel quesito, siamo al cospetto di dipendenti comunali con contratto a tempo pieno ed indeterminato. In relazione a questa condizione giuridica, l’inquadramento nella categoria B consente sicuramente l’attribuzione della qualifica di Ausiliario del traffico, di cui alla L. 127/1997, art. 17, comma 132. La circolare ministeriale prot. 300/A26467/110/26 del 25 settembre 1997, nel farsi interprete delle laconiche parole della “Legge Bassanini”, tenta di costruire un percorso per garantire la professionalità degli operatori destinati a svolgere le funzioni di ausiliario tanto del traffico, quanto della sosta. Preliminarmente alla costruzione delle cognizioni teoriche elegge due presupposti di accesso alla funzione: 1) l’assenza di situazioni soggettive capaci di incidere sulla pubblica affidabilità, corrispondenti a quelle di cui all’art. 15 della Legge n. 55/1990 (norma integrata dalla Legge n. 488/1999 con la locuzione “assenza di precedenti o pendenze penali”); 2) una specifica idoneità psico-fisica. Ovviamente, conformemente a tale circolare dovranno essere debitamente formati al ruolo e diretti dal Corpo di Polizia Municipale da cui, necessariamente dipenderanno. Ovviamente, presupposto della funzione è l’emissione del decreto sindacale.
Più complesso il percorso per l’attribuzione della qualifica di “agente di polizia stradale”, secondo quanto definito dal Reg. Es. al C.d.S. L’articolo 23 del menzionato regolamento prescrive che “Le amministrazioni cui appartiene il personale di cui all’articolo 12, com- ma 3, del codice, stabiliscono l’organizzazione e le procedure per lo svolgi- mento di corsi di preparazione e qualificazione per sostenere i prescritti esami di idoneità per l’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) ed e) del codice. Per gli enti di cui all’arti- colo 12, comma 3, lettera b), del codice, provvedono le regioni per il proprio personale, le province per il personale delle province stesse ed i comuni per il personale di appartenenza”. Questa norma regolamentare dipende dalla previsione del comma 3 dell’articolo 11 del codice, secondo cui: “La prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull’uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: … b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono”. Ciò implica che il Comune dovrà bene disciplinare le condizioni minime di accesso ala formazione ed all’esame di qualificazione, comunque attribuendo la funzione a personale di uffici competenti in materia di viabilità; in questo caso la competenza sarebbe limitata alle strade di proprietà del comune.
In buona sostanza,queste sembrano essere le due strade percorribili per legittimare l’accertamento delle violazioni stradali per tale personale; con la prima, si limita la capacità sanzionatoria alla sosta (non mi dilungo oltre sulle competenze degli ausiliari del traffico dipendenti comunali); con la seconda la capacità è più estesa, ma è più articolato attribuire la funzione in parola.
Cordiali saluti.
Pino Napolitano
(PS ricambio gli affettuosi saluti).