Leggendo la circolare del Ministero dell’interno prot. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 01 agosto 2014 , mi ricorre in mente questa frase “..ricordati fratello che devi morire”, tratta da un famoso film degli anni 80. L’impressione e che il Ministero voglia ricordarci che in ogni giorno della nostra vita lavorativa dobbiamo fare i conti con la complessità delle procedure in essa richiamate e vigenti nel ormai non nuovo codice della strada. Più che una circoalre interpretativa è un atto ricognitivo dello stato dell’arte per l’applicazione delle “ Nuove procedure” ; non è che ci siano effettivamente delle novità legislative , ma novità procedurali che tentano di superare alcuni fattori patologici del sistema ancora irrrisolti nonostante i continui ritocchi agli articoli 213 e 214 del C.d.S.
in concreto si vogliono stabilire alcune priorità da ricordare a tutti gli operatori:
- Quando è possibile cercare di rintracciare a tutti i costi chi deve assumere la custodia non onerosa;
- I tempo di custodia onerosa dei veicoli sono ancora lunghi ( media 1000 giorni);
- Le spese di custodia onerosa non sono diminuite nonostante l’introduzione della figura del custode –acquirente;
- Non in tutte le province c’è il custode acquirente;
- Non rintracciare a tutti i costi il proprietario se non lo trovate all’indirizzo del P.R.A. ma seguite la procedura di notifica speciale di cui al all’art. 213 comma 2 – quater e levatevi il veicolo dalle “scatole”;
- E non per ultimo carissime “ Guardie Municipali” se non riuscite ad affidare il veicolo a titolo gratuito ricordatevi che “le spese di custodie sono a carico vostre”cosi come previsto dall’art. 11 de D.P.R. 571/1982;
Le mie considerazioni sull’argomento potrebbero esaurirsi nelle poche righe di cui sopra, ma visto che ci siamo cerchiamo di analizzare i singoli punti trattati nella circolare.
- 1. Ipotesi di affidamento del veicolo al custode.
Letta la dovuta premessa della circolare è evidente che a tutti i costi quando si sottopone a fermo o a sequestro un veicolo la regola è affidare il veicolo in custodia gratuita cercando di non portare “guai” a casa. In linea di principio la custodia deve essere assunta dal proprietario ( o dagli altri soggetti indicati nell’art. 196 comma 1 cds[1]), e se questi non è presente o non reperibile o non può raggiungere il luogo del ritiro in tempi ragionevoli, la custodia può essere assunta dal conducente. La ricerca di tali soggetti è prioritaria e deve essere scrupolosa, se proprio nessuno di questi soggetti riesce a raggiungere il luogo del prelievo del veicolo il proprietario potrà comunque delegare un altro soggetto disponibile ad assumere la custodia in sua vece.
Circa i requisiti oggettivi e soggettivi, cioè quelli relativi alla persona del custode e del luogo di custodia, sembra che il Ministero ci faccia intendere di non “farla lunga” con autodichiarazioni e controlli, questi possono essere rimandati ad un momento successivo. Circa i requisiti attinente la persona appare improbabile l’accertamento contestuale per il mancato accesso alla banca dati S.D.I. da parte della Polizia Municipale e quindi è bene demandare ad un momento successivo cosi come pure successivamente può esser individuato il luogo di custodia e comunicato entro i tre giorni successivi con intimazione ai sensi dell’art. 180 c. 8 C.d.S.
Nel caso in cui la custodia venga affidata con le modalità sopra descritte il veicolo deve essere trasferito nel luogo di custodia in sicurezza sempre a cura del custode nominato. Nel caso in cui il veicolo non possa circolare ( es. mancanza copertura assicurativa) il rapporto negoziale di prelievo e trasporto è a cura del custode che si avvale di qualsiasi soggetto legittimato anche in deroga alle previsioni di cui all’Art. 175 comma 12 C.d.S.[2]
Riassumendo questo primo punto:
affidamento in custodia a titolo gratuito:
- Quando trattasi di veicoli individuare a tutti i costi un custode a titolo gratuito da ricercare in:
a) Proprietario;
b) Conducente (conducente minore in sua vece chi esercita la potestà genitoriale);
c) Delegato del proprietario;
- Individuato il custode a titolo gratuito che deve assumere obbligatoriamente la custodia[3] Accertarsi che:
a) non sia palesementein stato di ubriachezza;
b) non abbia palesi sintomi d’ intossicazione di sostanze stupefacenti
c) non abbia palesi problemi d’infermità mentale;
d) Che non vi siano motivi ostativi soggetti all’affidamento in custodia cosi come previsto dal D.P.R. n. 571/82 (solo se possibile altrimenti rimandare a controllo SDI successivo);
- Consegnare il veicolo al custode a titolo gratuito che deve:
a) Trasferire il veicolo in sicurezza nel luogo di custodia ( pagamento delle relative spese se il veicolo non può circolare) ;
b) Successivamente comunicare il luogo individuato per la custodia che deve avere i requisiti di cui all’art. 11 del D.P.R. 571/1982[4]. L’eventuale mancata comunicazione intimata ai sensi dell’art. 180 comma 8 può comportare la sanzione penale di sottrazione di cose sottoposte a sequestro ai sensi dell’ art. 334 c.p.
Quando si può configurare il mancato affidamento in custodia a titolo gratuito e quindi l’ affidamento al custode acquirente[5]:
- Ammonire dell’obbligatorietà eventuali soggetti obbligati giuridicamente ( art. 196 comma 1) con le conseguenze giuridiche di cui art. 213 comma 2 ter e art. 214 comma 1
- Assenza del trasgressore e mancato ritrovamento in tempi brevi degli obbligati di cui all’art. 196 comma 1 C.d.S. o loro delegato;
- Mancanza di uno dei requisiti soggettivi dell’unico soggetto rintracciato :
- palesementein stato di ubriachezza;
- palesi sintomi d’ intossicazione di sostanze stupefacenti
- palesi problemi d’infermità mentale
- motivi ostativi soggetti all’affidamento in custodia cosi come previsto dal D.P.R. n. 571/82
- Mancato pagamento in misura ridotto o versamento della cauzione per infrazione commesso con veicolo targa estera;
- Violazioni commesse con ciclomotori e motocicli;
2. Misure volte a ridurre i tempi di definizione del procedimento di alienazione dei veicoli.
Se proprio siete sfigati ed avete fatto tutto il possibile e vi siete portati a casa “ il guaio” è cioè non siete riusciti ad affidare il veicolo in custodia gratuita, al conducente maggiorenne, all’esercente la potestà genitoriale del conducente minorenne, al proprietario o agli altri soggetti di cui all’art. 196 c 1 c.d.s. allora passiamo all’analisi di cui al punto 2 della circolare.
Una volta affidato il veicolo al custode acquirente e ove in mancanza ad altro custode a titolo oneroso, l’ufficio deve senza ritardo notificare il verbale di sequestro ai soggetti obbligati di cui sopra con l’obbligo di intimare di assumere la custodia previo pagamento delle spese di prelievo e trasporto. Decorsi 10 giorni dalla notifica è perdurante la mancata assunzione della custodia la proprietà passerà al custode acquirente con la procedura di cui all’ art. 213 c 2 – ter C.d.S. e 214 c 1 C.d.S.
Contrariamente a quando indicato al punto 1 della circolare circa la ricerca dell’obbligato per l’affidamento della custodia gratuita nell’immediatezza dell’infrazione, il Ministero precisa che se vi sono ritardi nella notificazione del sequestro e dell’intimazione al ritiro, perché le notifiche non sono andate a buon fine in quanto i soggetti destinatari non sono reperibile all’indirizzo del P.R.A., è bene “non prenderla per le lunghe” in ricerche estenuanti e complesse che fanno aumentare le spese di deposito, in questo caso ci si deve avvalere della speciale notifica all’albo pretorio del comune ove è ubicata la depositeria del custode acquirente cosi come previsto dall’art. 213 comma 2-quater C.d.S.[6]
Semplificando, in caso di affidamento al custode acquirente:
- Notificare immediatamente il verbale e l’intimazione ad assumere la custodia entro 10 giorni al proprietario o agli aventi diritto ai sensi dell’art. 196 comma 1 C.d.S. ( Per le infrazioni con motocicli e ciclomotori l’intimazione decorre dal 30° giorno) ;
- In caso di irreperibilità dei destinatari procedere alla notifica cosi come previsto dall’art. 213 c.2-quater C.d.S. e cioè all’albo pretorio del comune ove è ubicata la depositeria del custode-acquirente e attendere 20 giorni;
- Procedere con il trasferimento della proprietà in capo al custode-acquirente anche se solo ai fini della rottamazione;
- Accantonare le somme su apposito conto fruttifero;
3) Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo amministrativo in conseguenze d’ipotesi di reato.
Sempre secondo la filosofia del risparmio e della razionalizzazione della spesa per evitare il protrarsi del sequestro nelle depositerie, il Ministero conferma l’orientamento già assunto precedentemente con circolare n. M/6535 del 22/04/2011 nella quale ritiene che anche i veicoli oggetto di sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 224-ter C.d.S. possono essere affidati in custodia gratuita in attesa del provvedimento di confisca emesso ai sensi dell’art. 648 del C.P.
ne consegue che una volta prelevato il veicolo e affidato al custode acquirente:
- Si procede alla notifica del sequestro e dell’intimazione ad assumere la custodia entro 10 giorni al proprietario e agli aventi diritto;
- In caso di irreperibilità dei destinataria procedere alla notifica cosi come previsto dall’art. 213 c-2 quater C.d.S. e cioè all’albo pretorio del comune ove è ubicata la depositeria del custode- acquirente e attendere 20 giorni;
- Procedere con il trasferimento della proprietà in capo al custode acquirente anche se solo ai fini della rottamazione,
- Accantonare le somme su apposito conto fruttifero;
per i ciclomotori e i motocicli la procedura decorre dal 30 giorno dall’affidamento in custodia al custode acquirente.
Vale la pena di precisare che il comma 1 dell’art. 224 ter prevede espressamente l’affidamento in custodia ai sensi dell’ art. 214 bis e cioè al custode -acquirente e che la posizione del custode acquirente debba essere surrogata dall’avente diritto entro 10 giorni analogamente ai casi previsti dagli art. 213 e 214 C.d.S.
4) custodia e alienazione dei veicolo sottoposti a fermo amministrativo
Proseguendo e seguendo le vicissitudine della sfortunata pattuglia che ha sottoposto a fermo il veicolo e rilevato che sia decorso il periodo previsto per il fermo, il ministero ritiene di non doversi più applicare la procedura di alienazione per veicolo abbandonato prevista dal D.P.R. 189/2001 ma in sua sostituzione debba ancora una volta applicarsi la più veloce procedura speciale del combinato disposto di cui agli artt. 214 comma 1 C.d.S., e 213 comma 2-quater C.d.S. e non si debba attendere i tre mesi dalla notifica all’avente diritto per dichiarare il veicolo abbandonato:
Semplificando una volta prelevato il veicolo si procede come al punto 3 e cioè:
- notifica del sequestro e dell’intimazione ad assumere la custodia entro 10 giorni al proprietario o agli aventi diritto;
- In caso di irreperibilità dei destinataria procedere alla notifica cosi come previsto dall’art. 213 c.2-quater e cioè all’albo pretorio del comune ove è ubicata la depositeria del custode acquirente e attendere 20 giorni;
- procedere con il trasferimento della proprietà in capo al custode acquirente anche se solo ai fini della rottamazione;
- Accantonare le somme su apposito conto fruttifero;
5)Custodia ed alienazione dei veicoli non affidati al custode acquirente convenzionato bensì ad una depositeria autorizzata, ai sensi del D.P.R. 571/1982 nelle province in cui tale figura non è stata ancora istituita.
Si continua ad applicare la procedura di cui al D.P.R. 189/2001 quando non vi è la figura del custode acquirente.
Operativamente:
- Verificare che non ci siano i presupposti per l’affidamento in custodia gratuita;
- Affidare in custodia a ditta iscritta negli elenchi della Prefettura;
- Decorsi i tre mesi dal mancato ritiro e previa intimazione il veicolo è dichiarato abbandonato e venduto con la procedura ordinaria.
6) Custodia dei veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE
Uno dei casi in cui si debba necessariamente procede all’affidamento in custodia onerosa è il mancato pagamento in misura ridotta o il versamento della cauzione previsto dall’art. 207 C.d.S. per infrazioni commesse con veicoli stranieri che non deve superare i 60 giorni
Quindi in caso di mancato pagamento o versamento di cauzione:
- Affidamento in custodia al custode acquirente ;
- Spese a carico del soggetto dell’autore dell’infrazione o comunque in capo al proprietario che cura il ritiro del veicolo che può essere effettuato prima dei 60 giorni solo se ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 207 C.d.S.
- In caso di sanzioni accessorie di fermo e sequestro per motivi diversi dall’art. 207 C.d.S. stessa procedura per i veicoli con targa Italiana.
7) Sovrapposizione delle procedure di alienazione.
Premesso che il Ministero al punto 4 della circolare ha precisato che la procedura di alienazione per i veicoli per i quali sussiste l’obbligo di ritiro si intende superata, se proprio l’avete avviate e nel corso del perfezionarsi possa sovrapporsi con altre violazioni ove è previsto il fermo. Fermatevi e applicate la procedura di cui all’art. 213 comma 2-quater C.d.S. ovvero
- notifica e intimazione al ritiro entro 10 giorni;
- notifica all’albo pretorio per 20 giorni se non andata a buon fine la procedura di cui al punto 1;
- trasferimento al custode acquirente;
- il ricavato su un conto dedicato;
8) Veicoli oggetto di applicazione di sequestro e fermo amministrativo da parte degli organi e agenti della Polizia Municipale.
Per concludere se proprio non lo avete capito o siete stati sfortunati nel non poter affidare la custodia a titolo gratuito e quindi avete sostenuta qualche spesa per il prelievo del veicolo o per la custodia ricordati “ fratello” che pur se non “devi morire” deve pagare la tua amministrazione ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 571/1982. Ed è bene ricordarsi di prevedere in ogni bilancio di previsione un apposito capitolo di spese per tali inconvenienti, altrimenti il credito maturato dal custode acquirente sarà ritenuto un debito fuori bilancio e dovrà essere riconosciuto in consiglio comunale ai sensi dell’art. 194 lett. e) del D.lgs. 267/2000. La delibera adotta verrà inviata alla corte dei conti, ed è allora che dovrete sperare di non aver fatto errori, di aver fatto tutto il possibile per non fare spese, perché allora verrà il giudizio e “ la resa dei conti”.
Giuseppe Capuano
P.A.sSiamo
Si veda sul nostro sito anche: Circolare Ministero dell’Interno 1 agosto 2014: “Nuove procedure per l’applicazione del sequestro e del fermo (amministrativi) del veicolo”. Cominciamo da dove il custode acquirente non c’è e dalle spese! di Pino Napolitano
Comunque si rimanda al convegno di Riccione del 18/20 settembre 2014 http://www.legiornatedellapolizialocale.it/ per una trattazione sistematica dell’argomento.
[1] Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all’art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l’intestatario del contrassegno di identificazione.
[2] Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall’ente proprietario. Sono esentati dall’autorizzazione le Forze armate e di polizia.
[3] Art. 213 comma 2-ter. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 ad euro 7.276, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l’organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l’affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura – ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.
[4] che anche la sola sosta su strada pubblica costituisce violazione dell’ art. 213 comma 4 “Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 ad euro 7.953 . Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi” e dell’art. 214 comma 8 “Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l’applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi poste in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 ad euro 3.086. E’ disposta, inoltre, la confisca del veicolo.
[5] Nelle province dove manca il custode acquirente il veicolo va affidato alle depositerie autorizzate ai sensi del D.P.R. 571/82;
[6]art. 213 comma 2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l’organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell’articolo 196 o dell’autore della violazione, determinerà l’immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L’avviso è notificato dall’organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell’articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l’organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. L’individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell’articolo 214-bis. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all’avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione. Per le modalità ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall’avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell’atto nell’albo del comune dov’è situata la depositeria.